Premessa
Governo
e parti sociali assumono
quali obiettivi alti e
condivisi del presente
accordo quelli definiti
per tutti i Paesi
dell’Unione Europea
dai Vertici di Lisbona e
di Barcellona, secondo i
quali dinamismo
economico e giustizia
sociale devono procedere
di pari passo. Nella
economia della
conoscenza le ragioni
della competitività e
della inclusione sociale
tendono a convergere nel
comune obiettivo della
valorizzazione delle
risorse umane in primo
luogo attraverso
l’incremento dei tassi
di occupazione regolare,
il cui livello medio in
Europa dovrà
raggiungere il 70% entro
il 2010.
L’Italia
è il Paese in Europa
con il più basso
livello di occupazione e
con i maggiori squilibri
territoriali e di
genere.
L’organizzazione
di un mercato del lavoro
moderno, trasparente ed
efficiente,
l’emersione del lavoro
sommerso, le politiche
dell’educazione e
della formazione, la
riduzione della
pressione fiscale sui
redditi medio-bassi
costituiscono le azioni
convergenti per produrre
una più tempestiva
traduzione della
crescita economica in
nuovi e migliori posti
di lavoro.
Lo
sviluppo economico e la
crescita
dell’occupazione nel
Mezzogiorno oltre i
livelli medi nazionali
costituiscono la misura
principale del successo
delle politiche
condivise in questo
documento.
La
competitività
dell’intero sistema
Paese si realizza
attraverso la rimozione
degli ostacoli alla
nuova occupazione,
orientando così gli
investimenti alla
innovazione dei
prodotti, alla
formazione del capitale
umano e alla crescita
delle imprese.
Le
riforme qui negoziate
sono quindi tutte
rivolte a stimolare i
consumi e lo sviluppo
nonché a promuovere una
società più attiva e
dinamica, più equa in
termini di inclusione
sociale e di
integrazione
territoriale, più
moderna in termini di
regole, di istituzioni e
di servizi di pubblica
utilità.
1.
Politica dei redditi e
di coesione sociale
Il
Governo e le parti
sociali convengono che
una efficace politica
dei redditi, secondo
quanto previsto dal
Protocollo del 23 luglio
1993, è lo strumento
principale per dare
stabilità e forza alla
crescita economica,
assicurare il
perseguimento
dell’equilibrio della
finanza pubblica
compatibilmente con gli
impegni del Patto di
stabilità e di crescita
così come in ultimo
definiti nel Consiglio
Europeo di Siviglia,
salvaguardare il potere
d’acquisto delle
retribuzioni, conseguire
l’innalzamento del
tasso di occupazione
secondo quanto deciso
dal Consiglio Europeo di
Lisbona.
La
politica dei redditi
derivata dagli accordi
del 1992 e del 1993 ha
contribuito a
controllare la dinamica
del tasso di inflazione
e a realizzare il
risanamento finanziario,
condizioni fondamentali
per garantire un sano e
duraturo sviluppo del
reddito e
dell’occupazione. Tali
accordi si sono rivelati
uno strumento importante
per condurre l'Italia
nell’Unione Economica
e Monetaria.
L'accordo
sulla politica dei
redditi e di coesione
sociale che si realizza
oggi dovrà accompagnare
il conseguimento degli
obiettivi di Barcellona
e di Lisbona realizzando
una virtuosa convergenza
tra crescita economica,
competitività,
incremento
dell’occupazione e
inclusione sociale.
La
riduzione del tasso di
inflazione verso i
livelli medi europei è
destinata a continuare
nel 2003. Obiettivo del
Governo è quello di
rafforzare questa
tendenza individuando
tassi di inflazione
programmati in linea con
gli andamenti
dell’economia e con i
risultati da perseguire.
Il Governo concorre al
contenimento
dell’inflazione
attraverso comportamenti
coerenti in materia di
tariffe, prezzi e
salari, attivando gli
organi istituzionali
preposti, nei limiti
delle competenze di
legge e delle regole di
mercato. Il
miglioramento della
produttività e la
progressiva riduzione
del cuneo fiscale sul
lavoro potranno
contribuire
ulteriormente a fare
crescere il reddito
disponibile delle
famiglie.
Le
parti prendono atto del
quadro macroeconomico e
di finanza pubblica
illustrato dal Governo
ai fini della
predisposizione del DPEF
2003-2006 e convengono
sugli obiettivi di
crescita del PIL e del
tasso di occupazione. Il
Governo si impegna ad
assicurare le risorse
necessarie ad avviare la
riforma fiscale e quella
degli ammortizzatori
sociali, a realizzare i
previsti interventi nel
Mezzogiorno, a
rilanciare la ricerca e
l’innovazione, a
finanziare la riforma
del sistema scolastico e
formativo e le politiche
attive per
l’occupazione.
In
questo quadro, la
riforma fiscale in esame
al Parlamento assume per
il Governo il carattere
di elemento propulsivo
dello sviluppo,
stimolando i consumi e
la crescita e avviando
un processo di riduzione
del carico fiscale sulle
persone, sulle famiglie
e sulle imprese. Il
Governo si impegna
quindi:
·
a dare priorità alla
riduzione della
tassazione personale,
sia nei tempi sia nel
volume di riduzione del
prelievo, nell’ambito
delle risorse che
annualmente si
renderanno disponibili
con la manovra di
finanza pubblica;
·
a ricavare nell’ambito
della prossima manovra
finanziaria a) per il
2003, almeno 5,5
miliardi di euro da
destinare ad un primo
importante avvio di
riforma della tassazione
personale, concentrato
sui redditi compresi tra
0 e 25mila euro, b) le
risorse per consentire
dal 2003 una riduzione
pari ad almeno due punti
di aliquota
dell’imposta sulle
persone giuridiche, c)
disponibilità
finanziarie pari a 500
milioni di euro per
avviare sin dal 2003
–nel presupposto del
necessario accordo con
le Regioni per evitare
effetti di duplicazione-
la riforma dell’IRAP,
iniziando dalla
riduzione nella base
imponibile della
componente delle
retribuzioni;
·
a privilegiare,
coerentemente
all’attuazione della
riforma, quegli aspetti
che sono produttivi di
benefici diretti verso
le fasce di reddito
medio–basse, in
considerazione anche dei
contemporanei processi
di emersione. In
particolare, tali
benefici, nonché il
perseguimento di una
vera progressività,
saranno realizzati
attraverso deduzioni e
trasferimenti specifici
correlati in tendenza
alla soglia di povertà
e quindi valevoli in
prevalenza per i redditi
bassi;
·
a garantire, in sede di
attuazione e
compatibilmente con lo
schema sopra delineato[u1] ,
che la riforma tenga in
debita considerazione la
condizione familiare del
contribuente attraverso
un accrescimento delle
relative deduzioni (e,
quindi, della soglia
esente), nonché la loro
modulazione in base alla
numerosità dei carichi
di famiglia ed alla
condizione reddituale
personale;
·
a riconoscere una
specifica deduzione per
i lavoratori dipendenti
e per i pensionati che
forfettizzi i costi per
spese di produzione del
reddito, anch’essa
modulata in base al
reddito complessivo del
lavoratore[u2] ;
·
a garantire un livello
di esenzione per i soli
percettori di redditi da
pensione non inferiore
all’attuale livello
minimo stabilito dal
Governo (516 euro al
mese);
·
ad applicare le norme
sulla
“capitalizzazione
sottile” (thin
capitalisation) in
termini compatibili con
le caratteristiche del
sistema produttivo
italiano, tenendo conto
dei livelli di
coinvolgimento del
patrimonio individuale
del titolare e dei soci;
·
a definire modi e
livelli di tassazione
delle operazioni
straordinarie più
favorevoli rispetto a
quelli inerenti il
regime della tassazione
ordinaria;
·
ad introdurre una
contabilità
semplificata per le
piccole e medie imprese
con riferimento alla
normativa IVA nonché il
concordato triennale
preventivo per
l’imposizione sul
reddito di impresa e di
lavoro autonomo;
·
a garantire l’invarianza
dell’attuale carico
fiscale per il settore
agricolo in materia di
IVA e di IRAP per il
2003, in attesa della più
completa riforma del
regime impositivo, ferma
restando l’esecuzione
del credito di imposta
per il 2002, secondo la
formulazione concordata;
·
a predisporre strumenti
di monitoraggio e
controllo del livello
della pressione fiscale
locale, insieme agli
enti territoriali, sul
modello del patto di
stabilità interno, per
raggiungere
l’obiettivo di una
riduzione del carico
tributario complessivo;
ad avviare, in occasione
della predisposizione
delle manovre di finanza
pubblica nelle quali
dovrà essere fissato la
progressiva attuazione
della riforma, un tavolo
di confronto specifico
sul tema della riforma
fiscale.
Sono
allegate al presente
documento alcune
esemplificazioni
relative a specifiche
figure di contribuente.
Le
parti convengono che nel
mese di settembre
l’apposita sessione di
politica dei redditi sarà
dedicata anche ad un
confronto sulle misure
applicative che il
Governo intende
trasporre nella Legge
Finanziaria 2003.
2.
Lo Stato Sociale per il
lavoro
Lo
Stato Sociale per il
lavoro (Welfare to Work)
comprende tutti gli
strumenti che sono
rivolti a incoraggiare e
assistere il cittadino
nel suo inserimento o
reinserimento nel
mercato del lavoro, allo
scopo di conseguire gli
obiettivi dei Consigli
Europei di Lisbona e di
Barcellona.
Il
Libro Bianco descrive
come in Italia chi cerca
un lavoro è nei fatti
lasciato a se stesso:
inadeguatezza del
livello culturale medio
della popolazione: il
20% della classe di età
15-65 anni
possiede solo la licenza
elementare o non ha
alcun titolo di studio e
meno del 38% possiede
solo la licenza media;
totale carenza dei
servizi di incontro tra
domanda e offerta (solo
il 4% dei rapporti di
lavoro passa oggi per il
collocamento);
insufficienza e
inefficacia diffusa
della pur consistente
spesa per formazione
anche a causa del
carente monitoraggio dei
fabbisogni del mercato
del lavoro;
spesa sociale prossima
alla media europea ma
integrazioni al reddito
del disoccupato
disomogenee e scollegate
da diritti e doveri per
il reinserimento
lavorativo.
Inoltre,
il Piano Nazionale per
l’Occupazione per il
2002, accogliendo le
indicazioni
dell’Unione Europea,
individua come azioni
prioritarie delle
politiche per
l’occupazione una più
elevata preparazione
culturale e
professionale dei
giovani e degli adulti,
in modo da renderne più
agevole l’ingresso e
la permanenza nel mondo
del lavoro, ribadendo il
nesso tra istruzione e
formazione da un lato e
inclusione sociale e
occupabilità
dall'altro.
2.1.
Servizi per
l’incontro tra domanda
e offerta di lavoro
Il
Governo intende
realizzare entro
l’anno un moderno ed
efficiente sistema di
servizi pubblici e
privati tra loro
collegati da un sistema
informativo per il
lavoro (Rete dei Servizi
al Lavoro):
-
riordino delle regole
del collocamento,
mediante rafforzamento
dell’anagrafe del
lavoratore, definizione
dello stato di
disoccupazione, dei modi
per acquisirlo e per
perderlo, e dei connessi
diritti e doveri
(colloquio di
orientamento e proposta
di formazione o di
lavoro entro tempi
certi). Le misure sono
contenute nel decreto
legislativo prossimo
all’esame del
Parlamento;
-
diffusione dei servizi
privati e
privato-sociali, che
potranno svolgere, a
determinate condizioni,
tutte le tipologie di
servizio al mercato del
lavoro (incontro tra
domanda e offerta,
selezione, formazione,
ricollocazione, lavoro
interinale, ecc.). Le
misure sono contenute
nel DDL 848 che
privilegia e incoraggia
la gestione di questi
servizi anche a cura
delle stesse parti
sociali;
-
attivazione della Rete
dei Servizi al lavoro,
inclusa una “borsa”
continua del lavoro,
collegando Ministero del
Lavoro e delle Politiche
Sociali, enti
previdenziali e servizi
all’impiego nel
territorio (pubblici,
privati e
privato-sociali), sulla
base di un nuovo
progetto atto a produrre
una banca dati dei
lavoratori attivi ed in
cerca di lavoro e
coerente con le
competenze delle
Regioni.
2.2.
L’educazione per l’occupabilità
L’arricchimento
permanente delle risorse
umane deve essere
promosso mediante la
riforma
dell’istruzione
-fondata su una più
elevata preparazione
culturale ed un più
stretto rapporto tra
scuola e lavoro- ed un
migliore coordinamento
delle risorse pubbliche
e private per la
formazione permanente,
attraverso il negoziato
e la collaborazione tra
Governo (Ministeri del
Lavoro e
dell’Istruzione),
Regioni, Province e
parti sociali.
La
riforma del sistema
educativo deve produrre
l’innalzamento del
diritto-dovere
all’istruzione e alla
formazione ad una durata
di almeno 12 anni, il
potenziamento dell’alfabetizzazione
informatica, la
possibilità ricorrente
di alternare scuola e
lavoro, la comunicabilità
tra percorsi scolastici
e formativi. Un
particolare sostegno sarà
rivolto alle attività
formative correlate ai
contratti di
apprendistato in
relazione
all’assolvimento
dell’obbligo formativo
fino a 18 anni.
L'Istruzione
e Formazione Tecnica
Superiore e l'Educazione
degli Adulti hanno
dimostrato di essere
strumenti validi per
favorire l’occupabilità.
Pertanto, occorre
superare il divario
rispetto agli altri
Paesi dell'Unione
Europea, potenziando il
sistema dell'Istruzione
e Formazione Tecnica
Superiore con
l'obiettivo di
corrispondere alle
richieste espresse dal
mondo del lavoro.
Ugualmente
si pone quale obiettivo
prioritario
l’acquisizione diffusa
di un più alto livello
di competenze di base
(linguistiche,
matematiche,
tecnologiche, sociali),
mediante iniziative di
educazione permanente
degli adulti tali da
soddisfare le richieste
per 700.000 persone
l'anno a partire dal
2003. L’educazione
permanente degli adulti
rappresenta infatti uno
strumento efficace per
favorire l’occupabilità
e l’adattabilità
delle risorse umane e
professionali nonché
l’inclusione sociale.
2.3. Gli obiettivi della
riforma dei sostegni al
reinserimento nel lavoro
La
riforma del sistema
delle “tutele
attive”,
necessariamente graduale
e a carattere
pluriennale, ha
l’obiettivo di
incoraggiare e assistere
il lavoratore nel
processo di
reinserimento nel
mercato del lavoro. Si
deve, pertanto,
realizzare un circolo
virtuoso tra sostegno al
reddito, orientamento e
formazione
professionale, impiego e
autoimpiego che rafforzi
così la tutela del
lavoratore in situazione
di disoccupazione
involontaria, ne riduca
il periodo di
disoccupazione, ne
incentivi un
atteggiamento
responsabile ed attivo
verso il lavoro.
Questo
nuovo sistema di
“tutele attive”dovrà
assicurare:
- una maggiore equità, attraverso una migliore
corrispondenza tra
contribuzioni e
prestazioni;
- un miglioramento complessivo del grado di tutela
economica garantita al
lavoratore disoccupato
involontario, sia sotto
il profilo della misura
dell’indennità sia
della durata della
corresponsione;
- una stretta correlazione tra erogazione dei sussidi
e diritti-doveri del
disoccupato, attraverso
verifiche periodiche
circa l’effettivo
stato di disoccupazione
involontaria,
l’immediata
disponibilità e
adesione ad attività di
formazione, ad altra
misura o occasione di
lavoro secondo modalità
definite, prevedendo la
perdita di benefici in
carenza di queste
condizioni;
- una tutela di ultima istanza legata a particolari
condizioni di disagio.
Le
iniziative previste da
questa riforma saranno
coerenti con il nuovo
quadro istituzionale
definito dal rinnovato
Titolo V della
Costituzione.
Gli
obiettivi finali della
riforma dovranno
garantire:
a)
una protezione
generalizzata ed
omogenea dei disoccupati
involontari;
b)
protezioni integrative,
aggiuntive o
sostitutive, liberamente
concordate fra le parti
sociali ai più vari
livelli, con prestazioni
autofinanziate e gestite
da organismi bilaterali
di natura privatistica;
c) contenimento del
costo del lavoro
determinato dal prelievo
contributivo
complessivamente
connesso ai vari schemi
di sostegno al reddito
nei limiti massimi
attuali e dalla
razionalizzazione dei
benefici garantiti dalla
protezione di base: ciò
anche allo scopo di
liberare risorse per il
finanziamento della
protezione integrativa.
L’assetto
finale verrà conseguito
con un graduale processo
di razionalizzazione e
di riordino degli
strumenti esistenti e
compatibilmente con le
risorse finanziarie che
si renderanno
disponibili.
2.4.
Le prime misure
A
questo fine un primo
intervento consiste
nella rapida attuazione,
con il concorso delle
parti sociali, dei
principi contenuti nel
DDL 848bis volti a
razionalizzare gli
istituti attuali,
superando sprechi ed
inefficienze, e a
collegare strettamente
integrazioni al reddito,
servizi di orientamento,
formazione come altre
misure di inserimento
nel mercato del lavoro,
anche attraverso gli
organismi bilaterali,
valutando il possibile
concorso di risorse
derivanti dal Fondo
Sociale Europeo.
Contestualmente,
l’indennità di
disoccupazione ordinaria
connessa agli attuali
requisiti pieni sarà
incrementata nella sua
entità e durata
prevedendo:
a.
indennità di base che
garantisca un sostegno
al reddito complessivo
per un periodo
continuativo massimo di
dodici mesi, con un
meccanismo a scalare che
assicuri al lavoratore
il 60% dell'ultima
retribuzione nei primi
sei mesi, per poi
scendere gradualmente al
40% ed al 30% nei due
successivi trimestri. A
tal fine, il Governo si
impegna a garantire la
necessaria copertura per
una spesa di almeno 700
milioni di euro per
anno;
b.
durata massima
complessiva dei
trattamenti di
disoccupazione non
superiore ai 24 mesi (30
mesi nel Mezzogiorno)
nel quinquennio;
c.
controllo periodico
sulla permanenza nello
stato di disoccupazione
involontaria dei
soggetti che
percepiscono l'indennità;
d.
programmi formativi a
frequenza obbligatoria
per i soggetti che
percepiscono
l’indennità, con la
certificazione finale
del risultato ottenuto,
nel quadro dei piani
individuali concordati
con i servizi per
l’impiego. In tale
prospettiva potranno
essere sperimentate a
livello provinciale
prime forme di
bilateralità che
concorrano a definire
l’orientamento
formativo;
e.
un tavolo negoziale tra
Governo, Regioni,
Province e parti sociali
si riunirà entro
60giorni dal presente
accordo per concertare i
modi con cui collegare
efficacemente il
sostegno al reddito dei
disoccupati con le
attività di formazione
e, più in generale, i
servizi per l’impiego
con i programmi della
formazione in alternanza
e continua, fermi
restando i principi e le
normative che regolano
il funzionamento dei
Fondi ex lege 388/200,
finanziati
dall’accantonamento
dello 0,30% del monte
salari dei lavoratori
dipendenti. In questo
stesso ambito sarà
esaminata in via
prioritaria la
possibilità di uno
specifico rimborso degli
oneri derivanti dalla
partecipazione ai corsi
di formazione dei
cittadini in stato di
disoccupazione
involontaria, secondo
quanto indicato
dall’Unione Europea.
Oggetto di verifica da
parte del tavolo
saranno, in particolare,
i contenuti e l’entità
delle misure
finanziarie della
riprogrammazione di metà
percorso del Fondo
sociale europeo
(obiettivo 3 ed
obiettivo 1)
nell’ambito del
negoziato con la
Commissione Europea che
si svolgerà nel 2003;
f.
la perdita del diritto
al sussidio nel caso di
rifiuto della
formazione, di altra
misura o occasione di
lavoro, secondo modalità
definite, o di
prestazione di lavoro
irregolare.
Questa
disciplina sostituirà,
quindi, il vigente
regime dell’indennità
ordinaria di
disoccupazione nei
settori non agricoli,
preservando l’attuale
struttura dei requisiti
ordinari di accesso.
Rimarrà altresì
inalterato il periodo di
copertura relativo ai
contributi
“figurativi”.
Per
quanto concerne i
benefici concessi sulla
base di “requisiti
ridotti” appare
opportuno un
rafforzamento del
principio di
proporzionalità tra
trattamenti e periodo di
contribuzione connesso
ad effettiva prestazione
d’opera che adegui
tale istituto alle
regole sulla durata
massima dei trattamenti
sopra definita, anche
allo scopo di promuovere
l’emersione di lavoro
irregolare e di evitare
abusi e distorsioni che
spesso disincentivano il
ricorso a rapporti di
lavoro a tempo
indeterminato.
I
rapporti di lavoro a
termine partecipano dei
benefici sulla base dei
requisiti. Essi saranno,
peraltro, monitorati per
prevenire il prodursi di
una condizione di
cronica precarietà cui
dovrà corrispondere una
particolare tutela in
termini di servizi
reali. Le collaborazioni
coordinate e
continuative saranno
riformate in termini
tali da valorizzare le
prestazioni “a
progetto” e in modo
tale da confermare, in
ogni caso, la loro
riconducibilità
all’area del lavoro
autonomo
(incrementandone il
prelievo contributivo),
fermo restando
l’impegno ad arginare
con adeguata
strumentazione il
fenomeno delle
collaborazioni fittizie,
che andranno, invece,
correttamente
ricondotte, anche in
virtù di un
potenziamento dei
servizi ispettivi, a
fattispecie di lavoro
subordinato sulla base
di criteri oggettivi;
così ricollocate, esse
parteciperanno delle
diverse regole generali.
Per
quanto attiene
all’avvio del secondo
livello di tutela,
integrativo e
volontariamente promosso
dalle parti sociali,
verranno definite forme
di incentivazione
adeguate per i
contributi delle
imprese.
Nell’ambito
del processo di riforma
saranno realizzate forme
di contabilità separata
per settore produttivo
allo scopo di stimolare
la responsabilità degli
attori sociali e
l’equilibrio tra
contribuzioni
obbligatorie e
prestazioni in ciascun
settore attraverso la
trasparenza contabile.
Completata la
razionalizzazione delle
prestazioni e comunque
non prima del 1°
gennaio 2004, saranno
definite per ciascun
settore –attraverso un
preventivo accordo tra
le organizzazioni
maggiormente
rappresentative dei
lavoratori e dei datori
di lavoro di ciascun
settore- una
contribuzione di
equilibrio nonché una
contribuzione di
solidarietà destinata a
concorrere al
finanziamento dei
settori in disavanzo. Il
livello di tale
contribuzione di
solidarietà a carico di
ciascun settore sarà
fissato anche
proporzionalmente alla
consistenza numerica
degli assicurati e alle
prestazioni di cui
beneficia il settore. In
ogni caso, il livello
contributivo
obbligatorio
(contribuzione di
equilibrio più
contribuzione di
solidarietà) non potrà
essere superiore –per
i settori in attivo- a
quello attuale in
rapporto alle
prestazioni erogate. La
riforma ha, infatti, lo
scopo di produrre
attraverso una gestione
più responsabile dei
sussidi alla
disoccupazione
nell’ambito di ciascun
settore la progressiva
riduzione tanto
dell’aliquota di
equilibrio quanto della
contribuzione di
solidarietà.
I
settori produttivi, in
particolare quelli che
non usufruiscono di
ammortizzatori sociali
integrativi o
sostitutivi
dell’indennità di
disoccupazione,
promuoveranno la
gestione, attraverso
accordi collettivi e
mediante propri
organismi bilaterali, di
prestazioni integrative
o sostitutive del
livello di base. Tali
settori potranno, sulla
base degli accordi tra
le parti, richiedere la
gestione separata del
livello di base, ferma
restando la
contribuzione di
solidarietà.
L’accordo definito il
20 maggio 2002 dalle
organizzazioni
maggiormente
rappresentative delle
aziende artigiane e dei
loro dipendenti
costituisce un utile
riferimento per
l’ulteriore negoziato
tra le parti del settore
e per il consolidamento
delle esperienze in atto
negli enti bilaterali,
anche attraverso
strumenti normativi.
Nell’ambito
dello stesso processo di
riforma verranno
previste norme di
raccordo per gli
strumenti contrattuali
di categoria
preesistenti.
2.5.
Il riordino degli
incentivi
Il
riordino degli incentivi
sarà orientato
prioritariamente alla
promozione dei contratti
a contenuto misto con
certificazione
dell’attività
formativa da parte degli
organismi bilaterali; al
reinserimento dei
disoccupati di lungo
periodo; alla promozione
di strumenti che possano
facilitare la mobilità
del lavoro, anche al
fine di accompagnare i
processi di
localizzazione
produttiva;
all’inclusione delle
donne nel mercato del
lavoro e, più in
generale,
all’incremento
dell’occupazione,
anche autonoma e
imprenditoriale, nel
Mezzogiorno.
Le
iniziative previste da
questa riforma saranno
coerenti con il nuovo
quadro istituzionale
definito dal rinnovato
Titolo V della
Costituzione.
2.6.
Misure temporanee e
sperimentali per
l’occupazione regolare
e la crescita
dimensionale delle
imprese
Governo
e parti sociali
condividono il testo di
delega al Governo
allegato al presente
documento che contiene
misure temporanee e
sperimentali a sostegno
dell’occupazione
regolare e della
crescita dimensionale
delle imprese.
La
norma proposta ha lo
scopo di promuovere
nuova occupazione
regolare attraverso
misure sperimentali - e
perciò temporanee –
che hanno l’obiettivo
di incoraggiare la
crescita dimensionale
delle piccole imprese.
Secondo
i dati del censimento
Istat 1996 le imprese
fra i 10 ed i 15 addetti
erano 87.515, con
riferimento
all’industria ed ai
servizi, ed occupavano
865.000 dipendenti.
Nella fascia
dimensionale successiva,
cioè 16-19, le imprese
scendevano a 27.490 per
un totale di 419.600
dipendenti. Appare
evidente che nella
classe dimensionale
10-19 addetti oltre i
due terzi delle imprese
si colloca nella fascia
sotto i 15 dipendenti e
che in quest’ambito
l’occupazione è
doppia rispetto alla
dimensione oltre il 15.
Tale
situazione appare
confermata dai dati INPS
disponibili per il 1998.
Il numero delle imprese
nella classe di ampiezza
10-19 era di poco
superiore alle 90mila,
per un totale di oltre
1,2 milioni di
dipendenti. Tra queste
imprese quelle che
insistono nella classe
10-15 sono quasi il 76%
(quasi 70.000) per un
totale di oltre 840mila
dipendenti.
Più
volte le parti sociali
hanno concordato con il
Governo il “non
computo” di alcune
categorie di lavoratori
(tendenzialmente i nuovi
assunti) ai fini della
individuazione del campo
di applicazione dello
Statuto dei Lavoratori,
o comunque hanno
accettato - per
incrementare i livelli
di occupazione ovvero
contrastare situazioni
di crisi occupazionale -
che questi occupati
aggiuntivi non dovessero
essere calcolati, in
modo tale da consentire
che alle aziende
interessate, se
inferiori in partenza ai
16 dipendenti,
continuasse ad
applicarsi la normativa
vigente per quella
dimensione d’impresa.
Tali
accordi sono stati
tradotti in altrettante
norme di legge che hanno
interessato i contratti
di formazione e lavoro
nel 1984, i contratti di
apprendistato nel 1987,
i contratti di
reinserimento nel 1991,
i lavoratori interinali
nel 1997 e i lavoratori
socialmente utili (LSU)
nel 2000.
Anche
in questo caso la norma
ripropone la formula del
“non computo”,
riferendola a tutti i
contratti di lavoro ma
limitandola - in via
sperimentale - ad un
arco di tempo triennale
e, per quanto riguarda
lo Statuto dei
Lavoratori, al solo art.
18. A differenza delle
normative e degli
accordi sopra citati
essa non riguarda
infatti i diritti
sindacali. La misura
proposta verrà
strettamente monitorata
e la sperimentazione si
concluderà con una
verifica congiunta del
Governo con le parti
sociali sugli effetti
prodotti in termini di
maggiore occupazione e
di crescita dimensionale
delle imprese.
In
conclusione, la norma
proposta non modifica in
alcun modo le tutele di
cui dispongono
attualmente i lavoratori
italiani né la
disciplina che oggi si
applica alle diverse
categorie d’impresa.
Essa, per contro,
rappresenta una misura
promozionale per
incentivare nuove
assunzioni regolari a
favore di soggetti che
attualmente sono esclusi
da ogni tutela a partire
dal vero bene primario
che è il diritto al
lavoro.
Le
eventuali ulteriori
iniziative legislative
conseguenti a questa
sperimentazione saranno
definite sulla base di
un necessario avviso
comune tra le parti
sociali.
La
norma proposta non trova
logica applicazione al
pubblico impiego.
2.7.
Il sostegno al reddito
di ultima istanza
Il
sistema di sostegno al
reddito verrà
completato da uno
strumento di ultima
istanza, caratterizzato
da elementi
solidaristici e
finanziato dalla
fiscalità generale.
La
sperimentazione del
reddito minimo di
inserimento ha
consentito di verificare
l’impraticabilità di
individuare attraverso
la legge dello Stato
soggetti aventi diritto
ad entrare in questa
rete di sicurezza
sociale. Appare perciò
preferibile realizzare
il cofinanziamento, con
una quota delle risorse
del Fondo per le
politiche sociali, di
programmi regionali,
approvati
dall’amministrazione
centrale, finalizzati a
garantire un reddito
essenziale ai cittadini
non assistiti da altre
misure di integrazione
del reddito.
L’amministrazione
centrale avrà un ruolo
di coordinamento e di
controllo
sull’andamento e sui
risultati dei programmi
medesimi. L’eventuale
prosecuzione
dell’esperimento
relativo al reddito
minimo di inserimento
dovrà essere coerente
con le finalità sopra
descritte e con gli
obiettivi di contrasto
dell’economia
sommersa.
2.8.
Il dialogo sociale
Il
Governo conferma
l’obiettivo dichiarato
nel Libro Bianco di
definire, a
completamento delle
riforme in corso, uno
Statuto dei Lavori che
si configuri come un
testo unico sulla
legislazione del lavoro
e a questo scopo
istituisce una
Commissione di alto
profilo scientifico per
predisporne i relativi
materiali. Esso assume
l’impegno di convocare
entro l’anno le parti
sociali per avviare il
confronto che dovrà
accompagnare tutto il
processo di elaborazione
e di decisione relativo
a questo atto
fondamentale.
Il
Governo e le parti
sociali si impegnano a
verificare
congiuntamente i
possibili contenuti di
riforma del processo del
lavoro allo scopo di
dare ad esso tempi più
certi nell’interesse
dei datori di lavoro e
dei lavoratori. Le parti
sociali avvieranno
altresì un confronto
diretto finalizzato a
produrre un avviso
comune su forme
condivise di
conciliazione e di
arbitrato.
Il
Governo si impegna a
tradurre nelle
conseguenti iniziative
di legge queste intese
per cui proporrà nel
frattempo la
soppressione dell’art.
4 del DDL 848bis.
Governo
e parti sociali,
inoltre, concordano di
effettuare una ulteriore
fase di confronto sui
temi del lavoro nel
momento della redazione
dei decreti legislativi
conseguenti alle leggi
delega. La delega
relativa alla revisione
della disciplina in
materia di “cessione
di ramo d’azienda”
sarà emendata nei
termini previsti dal
testo allegato. Su
questo tema sarà
comunque richiesto alle
parti sociali di
produrre un avviso
comune in tempi coerenti
con l’esame
parlamentare.
Il
Governo si impegna a
promuovere entro il mese
di luglio una apposita
sede di confronto con le
parti sociali dedicata
ai temi delle politiche
sociali. Più in
generale, la spesa
sociale costituisce
materia di necessario
confronto con le parti
sociali in relazione a
tutte le misure che la
riguardano, garantendo
comunque che la prossima
legge finanziaria non
dovrà prevedere
riduzione della spesa
sociale rispetto allo
scorso anno.
L’avviso
comune richiesto alle
parti sociali allo scopo
di promuovere ulteriori
iniziative per
l’emersione
dell’economia sommersa
sarà recepito dal
Governo attraverso gli
atti necessari.
3.
Investimenti e
Occupazione nel
Mezzogiorno
Il
Governo e le parti
sociali concordano
sull’importanza da
assegnare al tema dello
sviluppo economico e
sociale del Mezzogiorno
che assume una valenza
prioritaria
nell’ambito della
politica economica
nazionale e di quella
comunitaria di coesione.
Solo con una particolare
attenzione alla politica
e agli strumenti di
intervento nel
Mezzogiorno è possibile
realizzare, da un lato,
gli obiettivi di
riequilibrio
territoriale che
ispirano la politica
europea di coesione
economica e sociale,
dall’altro lato, gli
obiettivi di crescita
occupazionale stabiliti
con la strategia di
Lisbona e, più
recentemente, nelle
conclusioni del
Consiglio Europeo di
Barcellona ed assunti
nel Piano Nazionale
d’Azione per
l’Occupazione 2002.
Il
Governo e le parti
sociali concordano nel
considerare essenziale
il coordinamento fra
Amministrazione centrale
e Regioni alla luce
delle recenti riforme
costituzionali.
Il
Governo e le parti
sociali adottano come
obiettivo della loro
intesa quello di
conseguire,
coerentemente con il
Programma comunitario
obiettivo 1, un tasso di
crescita del Mezzogiorno
significativamente e
stabilmente superiore a
quello medio
dell’Unione Europea e
del resto del Paese.
Unitamente a ciò,
obiettivo dell’intesa
è quello di conseguire,
entro il 2008, un
aumento del tasso di
attività fino al
livello del 60 per
cento, coerente con il
corrispondente
incremento del tasso di
occupazione indicato nel
DPEF 2003-2007. Tali
obiettivi richiedono una
forte crescita della
competitività
dell’area da
realizzarsi attraverso
investimenti pubblici di
qualità e interventi
per l’attrazione degli
investimenti che
accrescano
l’accumulazione
privata e la produttività.
Priorità
dell’azione di Governo
-che nasce dalla
certezza che la
competitività di ogni
sito e territorio deriva
dalle sue
infrastrutture,
materiali e immateriali-
è la diminuzione
sostanziale del gap
infrastrutturale, con
una particolare
attenzione per i
trasporti e la
logistica, per il
settore idrico ed
energetico e per la
ricerca e innovazione. A
questa priorità sono
volti l’impegno comune
con le Regioni e
l’adozione di regole
concorrenziali e
incentivanti nuove
nell’allocazione e
nell’impiego delle
risorse.
Ulteriore
priorità è costituita
dall’attrazione degli
investimenti
nell’area, anche
attraverso l’utilizzo
dei Contratti di
Programma. A tal fine
occorre dotare il
Mezzogiorno di una
capacità di offrire, in
un quadro generale di
condizioni di sicurezza,
siti attrezzati e
procedure semplificate.
Altre
priorità sono il
potenziamento e la
semplificazione dei
sistemi di
incentivazione, nonché
le azioni volte ad
accrescere la cultura di
impresa e la
cooperazione progettuale
all’interno degli
insediamenti produttivi,
a sostenere uno sviluppo
del sistema turistico
orientato ad
un’offerta di qualità,
a promuovere
investimenti di
recupero, apertura e
valorizzazione dei beni
culturali e ambientali.
Punto
di riferimento di tale
azione rimane la
politica di coesione
economica e sociale
dell’Unione Europea,
costituita dalla
politica regionale (e
dai suoi strumenti
operativi, i fondi
strutturali), dai
riflessi sulla politica
di coesione delle altre
politiche (la
concorrenza, i
trasporti, la ricerca,
la politica agricola
comune) e da azioni di
incentivazione. Il
miglioramento nelle
comunicazioni, materiali
e virtuali, nella
logistica e sicurezza,
nella ricerca e
formazione, nella
valorizzazione del
patrimonio culturale e
naturale, è
indispensabile per
un’accelerazione
significativa della
produttività e degli
investimenti.
Il
Governo e le parti
sociali condividono il
principio che
l’importanza riservata
al Mezzogiorno significa
garantire non solo
risorse finanziarie nel
quadriennio di
programmazione, ma anche
l’operatività degli
strumenti di spesa, la
qualità della stessa e
la coerenza interna di
tutte le decisioni di
governo. Nella Relazione
predisposta annualmente
per il Parlamento si darà
conto dei progressi e
dei risultati ottenuti
sia dalle azioni
direttamente rivolte al
Mezzogiorno, sia dalle
politiche nazionali, e
ne verrà
preventivamente data
informazione alle parti
sociali.
Per
quanto riguarda le
“risorse aggiuntive”
rivolte al Mezzogiorno,
il Governo e le parti
sociali concordano sulla
necessità, già nella
prossima Legge
Finanziaria (Tab. D), di
mantenere il flusso di
nuove risorse da
destinare a investimenti
pubblici e incentivi
nelle aree depresse in
una percentuale del PIL
almeno pari a quella
media degli ultimi anni.
A tali risorse vanno
aggiunte quelle risorse
da destinare al
cofinanziamento degli
interventi dei fondi
strutturali.
Si
conferma l’obiettivo
programmatico di
accrescere la quota
media di spesa in conto
capitale destinata al
Mezzogiorno portandola
ad un valore medio del
45% del totale della
spesa nel periodo
2002-2008, secondo lo
schema finanziario unico
già utilizzato nel DPEF
2002-2006.
Il
Governo si impegna ad
assicurare, in linea con
gli impegni di
addizionalità del
Programma comunitario
2000-2006, che la quota
di risorse ordinarie
destinata agli
investimenti nel
Mezzogiorno sia non
inferiore al 30% del
totale della spesa del
settore pubblico
allargato (che include,
fra gli altri, Ferrovie
dello Stato, ANAS e gli
altri enti preposti alla
realizzazione delle
infrastrutture). La
quota del 30 per cento
si applica sia alle
assegnazioni che
all’effettiva
erogazione di risorse.
Governo
e parti sociali
convengono che la
modernizzazione delle
Amministrazioni centrali
e regionali responsabili
per l’utilizzo dei
fondi aggiuntivi
(comunitari e nazionali)
e ordinari deve
procedere speditamente,
come condizione
indispensabile per il
conseguimento degli
obiettivi concordati. A
ciò dovrà concorrere
la rigorosa attuazione
dei meccanismi premiali
del Programma
comunitario
Con
riguardo alle Intese
istituzionali di
programma e ai relativi
Accordi di programma
quadro, strumenti di
gestione dei flussi
finanziari per gli
investimenti pubblici,
il Governo si impegna a
rafforzare il
monitoraggio del loro
stato di attuazione,
delle fonti di
finanziamento, dei
poteri sostitutivi
attivati o attivabili.
Particolare attenzione
verrà posta nella
verifica dello stato di
attuazione degli studi
di fattibilità e nella
loro traduzione in
progetti concreti.
Il
Governo, nell’ambito
delle attività relative
alla programmazione
negoziata, si impegna a
favorire, con il
concorso delle parti
sociali, l’effettiva
operatività della
regionalizzazione dei
Patti Territoriali,
prevedendo una più
precisa regolamentazione
degli stessi attraverso
gli istituti
dell’Intesa
Istituzionale di
Programma e degli
Accordi di Programma
Quadro, sulla base di
puntuali criteri
economici e
occupazionali prevedendo
meccanismi premiali per
il partenariato sociale.
Verrà inoltre
assicurato il
finanziamento dei
residui 11 Patti
Territoriali già
istruiti.
Il
Governo e le parti
sociali condividono la
scelta strategica di
puntare su politiche in
grado di favorire la
localizzazione delle
attività produttive
nelle aree del Sud. Tale
scelta trae la
propria forza dal fatto
che tali politiche
consentono, da un lato,
di rafforzare il tessuto
produttivo meridionale e
di favorire processi di
agglomerazione
produttiva e,
dall’altro lato, di
fare sì che
l’intervento a favore
del Sud si traduca in
azioni i cui benefici
ricadano anche sulle
imprese del Centro-Nord
che hanno difficoltà
nel reperire aree
industriali e manodopera
qualificata.
Il
Governo e le parti
sociali sono consapevoli
che il rilancio delle
politiche di sviluppo
per il Mezzogiorno debba
essere volto alla
valorizzazione del
settore agricolo ed
agroalimentare. Per
superare l’attuale
frammentazione del
settore, dunque, si
incentiveranno i
processi di
aggregazione/organizzazione
dei soggetti operanti
nel sistema, al fine di
favorire forme
organizzative innovative
di filiera nel
territorio, dando piena
attuazione a quanto già
previsto dal d.lgs.
n.228 del 2001. Si mirerà
inoltre a riqualificare
i fattori della
produzione ed i servizi,
favorendo la crescita
dimensionale,
l’ingresso dei
giovani, l’accesso
all’informatizzazione
e l’innovazione di
processo e di prodotto.
Il
Governo e le parti
sociali individuano nel
Tavolo agroalimentare il
luogo privilegiato per
la definizione di tutte
le politiche di sviluppo
per il settore agricolo
ed agroalimentare.
In
questo quadro si ritiene
che la cooperazione
possa rappresentare uno
strumento idoneo ad
avviare processi
imprenditoriali diffusi
e al contempo elemento
di forte coesione
sociale. Il Governo
ritiene che la crescita
del sistema della
cooperazione sia una
opportunità da
valorizzare.
Il
Governo metterà a punto
un programma pluriennale
per l’attrazione degli
investimenti nel
Mezzogiorno, il cui
disegno e attuazione
verranno affidati alla
società Sviluppo
Italia.
Il
Governo e le parti
sociali individuano nel
Contratto di Programma,
ferme restando le
attuali finalità, lo
strumento di intervento
principale per le nuove
politiche a favore della
attrazione di
insediamenti produttivi
nelle aree meridionali,
anche per orientare
verso il Sud i processi
di delocalizzazione
produttiva in atto nel
resto del Paese. Lo
strumento verrà a tale
scopo adeguatamente
finanziato. Verranno a
questo specifico scopo
definite, d’intesa con
le parti sociali,
procedure e attribuzioni
anche a partire
dall’esperienza della
Programmazione
negoziata. Attraverso il
Contratto di Programma
si potranno attivare
anche processi di
trasferimento di
conoscenze e sapere in
grado di migliorare la
qualità dell’offerta
di lavoro e la
diffusione delle capacità
manageriali. Il tema
della valorizzazione del
capitale umano
rappresenta difatti un
aspetto essenziale da
porre alla base della
strategia di sviluppo
del Mezzogiorno.
Per
incentivare il processo
di attrazione di attività
industriali verso il
Sud, il Governo si
impegna a predisporre
politiche per il
rafforzamento,
l’individuazione e la
predisposizione di aree
attrezzate, dotate anche
di un valido complesso
di servizi ecologici, al
fine di consentire una
consistente
abbreviazione delle
procedure di Valutazione
di Impatto Ambientale
(VIA). Un primo campo di
applicazione sarà
rappresentato dalla
depurazione delle acque
reflue.
Nell’ambito
di una generale
semplificazione degli
strumenti di
incentivazione il
Governo sta procedendo a
concentrare nel
Mezzogiorno lo strumento
del credito d’imposta
ex art. 8, legge
388/2000 per dare
certezza finanziaria e
renderlo cumulabile con
la “Tremonti bis” (L.
383/2001). In questo
modo il credito
d’imposta, cumulato
con la “Tremontibis”
per un congruo periodo
di tempo, diviene così
strumento di
compensazione per i
maggiori costi del
capitale nel
Mezzogiorno. In questo
quadro, anche gli
incentivi ex lege
488/92, 181/89 e quelli
rivolti all’autoimprenditorialità
e all’autoimpiego
svolgono un ruolo
importante. A tali
strumenti, come a quelli
di sostegno alla ricerca
e innovazione e
all’imprenditoria
femminile, saranno
assegnate adeguate
risorse finanziarie.
La
differenza nei tassi
bancari applicati al Sud
rispetto al Nord e la
diversa importanza delle
garanzie reali per la
concessione del credito
finiscono per essere un
ulteriore fattore di
svantaggio competitivo
per le imprese del
Mezzogiorno. Il Governo
pertanto provvederà a
ristrutturare e
potenziare il Fondo di
garanzia, tenendo conto
anche delle nuove regole
di Basilea, riconducendo
a sistema le diverse
istituzioni operanti nel
settore e raccordandole
meglio al sistema
finanziario. Inoltre, il
Governo promuoverà una
riforma della legge
fallimentare diretta a
rendere più rapido e
efficiente il recupero
del credito in modo da
ridurre il costo del
denaro. Verranno inoltre
predisposti meccanismi
per coinvolgere le
banche non solo
nell’istruttoria, ma
anche e soprattutto
nell’erogazione del
credito a favore delle
imprese beneficiarie
degli incentivi.
Il
Governo si impegna ad
adeguare la dotazione
infrastrutturale del
Mezzogiorno ai livelli
del resto del Paese,
oltre che attraverso la
rapida e qualificata
attuazione del Programma
comunitario, attraverso
la piena e immediata
attuazione della
strategia nazionale
della
“legge-obiettivo” e
delle opere individuate,
opportunamente inserite
nelle Intese generali
quadro. Il Governo ha
individuato un insieme
di azioni strategiche
per il Mezzogiorno,
sulle quali viene
previsto, assieme alle
parti sociali, il
monitoraggio
sull’attività
generale e degli
investimenti del settore
pubblico allargato nonché
uno più specifico
dedicato alle opere più
rilevanti. Le parti
sociali, dal canto loro,
si impegnano a
realizzare condizioni di
organizzazione del
lavoro funzionali alla
massima accelerazione
delle opere e della
spesa.
In
particolare l’attività
di infrastrutturazione
sarà volta:
·
all’attuazione
organica delle reti
idriche, volta a
garantire un
approvvigionamento
adeguato alle necessità
di sviluppo sociale ed
economico;
·
a potenziare e
ammodernare le reti
energetiche nonché a
garantire un costo
dell’energia
conveniente in grado di
fornire a determinati
ambiti territoriali un
vantaggio competitivo in
grado di favorire il
processo di attrazione
di attività produttive;
·
a migliorare la qualità
dell’offerta dei
servizi e la qualità
dell’offerta
infrastrutturale e delle
politiche delle aree
urbane;
·
a identificare le opere
che sicuramente saranno
portate a compimento nel
triennio 2003-2005.
Allo
stato attuale, si è in
grado di assicurare che
entro il 2005 sarà
possibile disporre degli
interventi sul sistema
integrato dei trasporti
delle principali città
meridionali (sistema
integrato dei trasporti
di Napoli, Bari, Catania
e Palermo), sugli assi
autostradali
Salerno-Reggio Calabria,
Palermo-Messina,
Catania-Siracusa-Gela,
nonché gli interventi
relativi agli schemi
idrici del Mezzogiorno e
negli snodi portuali,
interportuali ed
aeroportuali del
Mezzogiorno previsti
nella delibera del CIPE
del 21.12.2001, e quelli
che verranno
successivamente
indicati, in un elenco
allegato.
Il
Governo, inoltre,
conferma l’avvio entro
36 mesi della procedura
di costruzione del Ponte
sullo Stretto.
Il
Governo si impegna a
definire un sistema di
formazione professionale
che risponda
all’obiettivo di
recuperare le attuali
consistenti quote di
abbandoni e di
insuccessi scolastici, e
consenta
l’acquisizione di
competenze e di abilità
immediatamente
spendibili sul mercato
della produzione e del
lavoro. Pertanto, una
particolare attenzione
sarà data ai corsi di
istruzione e formazione
tecnica-superiore,
orientati a
specializzare giovani e
adulti a livello
post-secondario, nonché
a sostenere e a
rilanciare
l’occupazione, con
particolare riguardo ai
settori delle
tecnologie,
dell’informazione e
della comunicazione.
Inoltre, sarà data
particolare attenzione
all’educazione
permanente degli adulti,
quale strumento
indispensabile ad
incrementare il tasso di
occupazione.
Il
Governo concentrerà
investimenti sul
versante della ricerca
industriale, sul
potenziamento delle
strutture scientifiche e
tecnologiche e sulle
attività di alta
formazione. In coerenza
con le Linee guida per
la politica scientifica
e tecnologica si
procederà ad accrescere
e potenziare la
sistematica
collaborazione tra le
strutture pubbliche di
ricerca e il sistema
imprenditoriale,
costituendo una rete
permanente
scienza-innovazione-industria-commercio-turismo,
per aumentare la capacità
delle imprese di
trasformare le
conoscenze e le
tecnologie in prodotti e
processi a maggior
valore aggiunto. Ciò
consentirà da una parte
di valorizzare le
specificità del
territorio meridionale e
la sua collocazione
centrale nel
Mediterraneo,
dall’altra di creare
nuove occasioni nei
settori produttivi ad
alta tecnologia.
Determinante, a tal
fine, sarà una politica
volta a creare, o
valorizzare, distretti
di alta tecnologia e
centri di eccellenza
scientifica in aree
prioritarie.
Il
Governo è consapevole
che, soprattutto nel
Mezzogiorno, garantire
la sicurezza dei
cittadini e delle
imprese significa porre
la pre-condizione per
uno sviluppo serio e
duraturo. In
quest’ottica,
intensificherà la
prevenzione e il
contrasto della
criminalità di ogni
tipo, in particolare di
quella organizzata,la
confisca dei beni di
provenienza illecita, la
destinazione per fini di
utilità sociale dei
beni confiscati.
Inoltre, è in fase di
elaborazione un sistema
di monitoraggio degli
appalti, che eviti le
infiltrazioni di tipo
mafioso nella
utilizzazione dei fondi
destinati alle grandi
opere. A questo scopo
sono state attivate le
procedure necessarie per
acquisire i fondi
provenienti
dall’Unione Europea
finalizzate a potenziare
le strutture
informatiche delle forze
di polizia.
Il
Governo e le parti
sociali convengono di
dare seguito al presente
documento attraverso una
ulteriore fase di lavoro
comune dedicata:
·
alla verifica delle
azioni in corso allo
scopo di garantirne la
migliore efficacia
attraverso la
definizione di processi
decisionali e di modalità
operative più rapide;
·
alla individuazione e
attrazione di specifici
progetti di attrazione
nelle aree attrezzate
del Mezzogiorno allo
scopo di accompagnarli
con accordi quali quelli
delle procedure del
contratto d’area,
finalizzati a
semplificare i tempi e i
modi delle procedure
autorizzative;
·
a condividere più in
generale i modi con cui
conseguire un contesto
istituzionale e sociale
idoneo a garantire
certezze agli
investimenti nel
Mezzogiorno;
·
a realizzare specifiche
verifiche con
riferimento agli
investimenti
infrastrutturali,
all’utilizzo dei Fondi
Strutturali, agli
strumenti di
incentivazione,
all’attrazione degli
investimenti, al
risanamento ambientale,
allo sviluppo delle
risorse umane attraverso
la scuola e la
formazione, alla
sicurezza del
territorio.
Allegato
1
Riforma
Fiscale
IPOTESI
DI LAVORO
TRE
CASI TIPICI DI RIDUZIONE
DI IMPOSTA PER IL 2003
1. Livello di reddito
imponibile di 9mila euro
(18milioni di lire),
tipico delle categorie
operaie nei settori
maggiormente interessati
dal provvedimento
sull’emersione del
lavoro irregolare
(servizi, edilizia)
La
riduzione di imposta è
di almeno 500 euro
(circa 1milione di lire)
su base annua, pari a
circa il 40% per i
lavoratori senza carichi
familiari e a
percentuali maggiori per
i lavoratori con carichi
familiari
2. Livello di reddito
imponibile di 17,5mila
euro (35 milioni di
lire), corrispondente ad
una buona retribuzione
imponibile nel settore
industriale
La
riduzione di imposta è
di almeno 250 euro
(circa 500mila lire) su
base annua, pari a circa
il 7% per i lavoratori
senza carichi familiari,
e a percentuali maggiori
per i lavoratori con
carichi familiari
3. Livello di reddito
imponibile di 7,5 mila
euro (15milioni di
lire), corrispondente ad
una pensione superiore
al minimo per circa
mille euro (1 milione di
lire).
La
riduzione di imposta è
di almeno 250 euro
(circa 500mila lire) su
base annua, pari a più
del 50% per i pensionati
senza carichi familiari,
e a percentuali maggiori
per i pensionati con
carichi familiari
ESEMPLIFICAZIONI
SPECIFICHE PER I BASSI
REDDITI
|
|
|
|
|
|
|
EFFETTI DELL’ACCORDO SUI MINIMI CONTRATTUALI
|
|
|
|
|
|
(Valori in euro)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LAVORATORE e PENSIONATO SENZA CARICHI FAMILIARI
|
IRPEF 2002
|
ACCORDO
IRPEF 2003
|
DIFF.
2003 - 2002
|
VAR. % 2003-02
|
|
Impiegato servizi di pulizia
(euro 10.646,44
annue)
|
1.488,95
|
1.007,09
|
-481,85
|
-32,4%
|
|
Operaio piccola industria
edilizia (euro
8.893,50 annue)
|
1.066,48
|
490,12
|
-576,37
|
-54,0%
|
|
Pensionato al minimo (euro 516
al mese)
|
287,67
|
0,00
|
-287,67
|
-100,0%
|
|
Altro pensionato con 9.000
euro annue
|
1.086,63
|
521,62
|
-565,00
|
-52,0%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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EFFETTI DELL'ACCORDO SUI MINIMI CONTRATTUALI
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(Valori in migliaia di lire)
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LAVORATORE e PENSIONATO SENZA CARICHI FAMILIARI
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IRPEF 2002
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ACCORDO IRPEF 2003
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DIFF.
2003 - 2002
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VAR. % 2003-02
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Impiegato servizi di pulizia
(Lit.20.614 annue)
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2.883
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1.950
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-933
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-32,4%
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Operaio piccola industria
edilizia (Lit.
17.220 annue)
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2.065
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949
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-1.116
|
-54,0%
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Pensionato al minimo (un
milione al
mese)
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557
|
-
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-557
|
-100,0%
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Altro pensionato con Lit.
17.426 annue
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2.104
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1.010
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-1.094
|
-52,0%
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Allegato
2
Art.
…. (Delega al Governo
in materia di altre
misure temporanee e
sperimentali a sostegno
della occupazione
regolare e della
crescita dimensionale
delle imprese)
1.
Ai fini di sostegno
della occupazione
regolare e della
crescita dimensionale
delle imprese il Governo
è delegato ad emanare
in via sperimentale uno
o più decreti
legislativi, entro il
termine di un anno dalla
data di entrata in
vigore della presente
legge, nel rispetto dei
seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a)
ai fini della
individuazione del campo
di applicazione
dell’articolo 18 della
Legge 20 maggio 1970, n.
300, e successive
modificazioni, non
computo nel numero dei
dipendenti occupati
delle nuove assunzioni
mediante rapporti di
lavoro a tempo
indeterminato, anche
part-time, o con
contratto di formazione
e lavoro, instaurati
nell’arco di tre anni
dalla data di entrata in
vigore dei decreti
legislativi;
b)
inapplicabilità della
misura di cui alla
lettera a) ai datori di
lavoro, imprenditori e
non imprenditori, già
rientranti, al momento
dell’entrata in vigore
della presente legge,
nel campo di
applicazione
dell’articolo 18 della
Legge 20 maggio 1970, n.
300, e successive
modificazioni, in quanto
abbiano occupato
mediamente nei dodici
mesi precedenti, un
numero di dipendenti
corrispondente alle
soglie dimensionali
indicate dallo stesso
articolo 18;
c)
non riconducibilità al
concetto di nuova
assunzione delle ipotesi
di subentro di
un’impresa ad un'altra
nella esecuzione di un
appalto, là dove
presente una
disposizione di legge o
una clausola
contrattuale a tutela
del passaggio del
personale alle
dipendenze
dell’impresa
subentrante;
d)
previsione di misure di
monitoraggio coerenti
con la natura
sperimentale del
provvedimento;
e)
previsione che decorsi
ventiquattro mesi dalla
data di entrata in
vigore dei decreti
legislativi di cui al
presente articolo il
Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali
procederà a una
verifica, con le
organizzazioni dei
datori di lavoro e dei
lavoratori
comparativamente più
rappresentative sul
piano nazionale, degli
effetti sulle dimensioni
delle imprese, sul
mercato del lavoro e sui
livelli di occupazione
nel frattempo
determinatisi, al fine
di consentire al Governo
di riferirne al
Parlamento e valutare
l’efficacia della
misura.
Allegato
3
DDL
848-A
Art.
1, comma 2, lett l)
l)
revisione del decreto
legislativo 2 febbraio
2001, n. 18, che ha
modificato l’articolo
2112 del codice civile
in tema di trasferimento
d’azienda, al fine di
armonizzarlo con la
disciplina contenuta
nella presente delega
basata sui seguenti
criteri direttivi:
1)
completa conformazione
della disciplina vigente
con la normativa
comunitaria, anche alla
luce del necessario
coordinamento con la
Legge 1 marzo 2002, n.
39, che dispone la
recezione, tra le altre,
anche della direttiva
del Parlamento europeo e
del Consiglio n.
2001/23/CE, del 12 marzo
2001, concernente il
ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati
membri relative al
mantenimento dei diritti
dei lavoratori in caso
di trasferimento di
imprese, di stabilimenti
o di parti di imprese o
di stabilimenti;
2)
previsione del requisito
dell’autonomia
funzionale del ramo di
azienda nel momento del
suo trasferimento;
3)
previsione di un regime
particolare di
solidarietà tra
appaltante e
appaltatore, nei limiti
di cui all’art. 1676
del codice civile, per
le ipotesi in cui il
contratto di appalto sia
connesso ad una cessione
di ramo di azienda.
[u1]E’
UN INCISO MOLTO
TECNICO CHE FORSE
SOLO IO RIESCO A
CAPIRE, MA E’
IMPORTANTE
PERCHE’ RINVIA
LA MODULAZIONE
DELLE DEDUZIONI
PER LA FAMIGLIA A
QUANDO LA
RIDUZIONE DELLE
ALIQUOTE E’
PIU’ CONSISTENTE
E, QUINDI, SENZA
CREARE
PENALIZZAZIONI PER
I CONTRIBUENTI
[u2]I
SINDACATI VOGLIONO
ANCHE CHE QUESTA
SIA DIVERSA E
PIU’ ALTA DELLE
DEDUZIONI PER GLI
AUTONOMI – LA RT
E’ STATA
COSTRUITA COSI’,
MANTENDO UNA
DIFFERENZA –
QUINDI NON CI SONO
ONERI AGGIUNTIVI -
PERO’ GLI
AUTONOMI SONO
CONTRARI PER CUI
DETTA COME LA DICO
NON CREA PROBLEMI
CON QUESTI ULTIMI
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