home > materiali > il patto contro l'italia   ultimo aggiornamento 23 gennaio 2003
 
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Patto per l'Italia - Contratto per il Lavoro


Premessa

Governo e parti sociali assumono quali obiettivi alti e condivisi del presente accordo quelli definiti per tutti i Paesi dell’Unione Europea dai Vertici di Lisbona e di Barcellona, secondo i quali dinamismo economico e giustizia sociale devono procedere di pari passo. Nella economia della conoscenza le ragioni della competitività e della inclusione sociale tendono a convergere nel comune obiettivo della valorizzazione delle risorse umane in primo luogo attraverso l’incremento dei tassi di occupazione regolare, il cui livello medio in Europa dovrà raggiungere il 70% entro il 2010.

L’Italia è il Paese in Europa con il più basso livello di occupazione e con i maggiori squilibri territoriali e di genere.

L’organizzazione di un mercato del lavoro moderno, trasparente ed efficiente, l’emersione del lavoro sommerso, le politiche dell’educazione e della formazione, la riduzione della pressione fiscale sui redditi medio-bassi costituiscono le azioni convergenti per produrre una più tempestiva traduzione della crescita economica in nuovi e migliori posti di lavoro.

Lo sviluppo economico e la crescita dell’occupazione nel Mezzogiorno oltre i livelli medi nazionali costituiscono la misura principale del successo delle politiche condivise in questo documento.

La competitività dell’intero sistema Paese si realizza attraverso la rimozione degli ostacoli alla nuova occupazione, orientando così gli investimenti alla innovazione dei prodotti, alla formazione del capitale umano e alla crescita delle imprese.

Le riforme qui negoziate sono quindi tutte rivolte a stimolare i consumi e lo sviluppo nonché a promuovere una società più attiva e dinamica, più equa in termini di inclusione sociale e di integrazione territoriale, più moderna in termini di regole, di istituzioni e di servizi di pubblica utilità.   


1. Politica dei redditi e di coesione sociale

Il Governo e le parti sociali convengono che una efficace politica dei redditi, secondo quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, è lo strumento principale per dare stabilità e forza alla crescita economica, assicurare il perseguimento dell’equilibrio della finanza pubblica compatibilmente con gli impegni del Patto di stabilità e di crescita così come in ultimo definiti nel Consiglio Europeo di Siviglia, salvaguardare il potere d’acquisto delle retribuzioni, conseguire l’innalzamento del tasso di occupazione secondo quanto deciso dal Consiglio Europeo di Lisbona.

La politica dei redditi derivata dagli accordi del 1992 e del 1993 ha contribuito a controllare la dinamica del tasso di inflazione e a realizzare il risanamento finanziario, condizioni fondamentali per garantire un sano e duraturo sviluppo del reddito e dell’occupazione. Tali accordi si sono rivelati uno strumento importante per condurre l'Italia nell’Unione Economica e Monetaria.

L'accordo sulla politica dei redditi e di coesione sociale che si realizza oggi dovrà accompagnare il conseguimento degli obiettivi di Barcellona e di Lisbona realizzando una virtuosa convergenza tra crescita economica, competitività, incremento dell’occupazione e inclusione sociale.

La riduzione del tasso di inflazione verso i livelli medi europei è destinata a continuare nel 2003. Obiettivo del Governo è quello di rafforzare questa tendenza individuando tassi di inflazione programmati in linea con gli andamenti dell’economia e con i risultati da perseguire. Il Governo concorre al contenimento dell’inflazione attraverso comportamenti coerenti in materia di tariffe, prezzi e salari, attivando gli organi istituzionali preposti, nei limiti delle competenze di legge e delle regole di mercato. Il miglioramento della produttività e la progressiva riduzione del cuneo fiscale sul lavoro potranno contribuire ulteriormente a fare crescere il reddito disponibile delle famiglie.

Le parti prendono atto del quadro macroeconomico e di finanza pubblica illustrato dal Governo ai fini della predisposizione del DPEF 2003-2006 e convengono sugli obiettivi di crescita del PIL e del tasso di occupazione. Il Governo si impegna ad assicurare le risorse necessarie ad avviare la riforma fiscale e quella degli ammortizzatori sociali, a realizzare i previsti interventi nel Mezzogiorno, a rilanciare la ricerca e l’innovazione, a finanziare la riforma del sistema scolastico e formativo e le politiche attive per l’occupazione.

In questo quadro, la riforma fiscale in esame al Parlamento assume per il Governo il carattere di elemento propulsivo dello sviluppo, stimolando i consumi e la crescita e avviando un processo di riduzione del carico fiscale sulle persone, sulle famiglie e sulle imprese. Il Governo si impegna quindi:

·              a dare priorità alla riduzione della tassazione personale, sia nei tempi sia nel volume di riduzione del prelievo, nell’ambito delle risorse che annualmente si renderanno disponibili con la manovra di finanza pubblica;

·              a ricavare nell’ambito della prossima manovra finanziaria a) per il 2003, almeno 5,5 miliardi di euro da destinare ad un primo importante avvio di riforma della tassazione personale, concentrato sui redditi compresi tra 0 e 25mila euro, b) le risorse per consentire dal 2003 una riduzione pari ad almeno due punti di aliquota dell’imposta sulle persone giuridiche, c) disponibilità finanziarie pari a 500 milioni di euro per avviare sin dal 2003 –nel presupposto del necessario accordo con le Regioni per evitare effetti di duplicazione- la riforma dell’IRAP, iniziando dalla riduzione nella base imponibile della componente delle retribuzioni;

·              a privilegiare, coerentemente all’attuazione della riforma, quegli aspetti che sono produttivi di benefici diretti verso le fasce di reddito medio–basse, in considerazione anche dei contemporanei processi di emersione. In particolare, tali benefici, nonché il perseguimento di una vera progressività, saranno realizzati attraverso deduzioni e trasferimenti specifici correlati in tendenza alla soglia di povertà e quindi valevoli in prevalenza per i redditi bassi;

·              a garantire, in sede di attuazione e compatibilmente con lo schema sopra delineato[u1] , che la riforma tenga in debita considerazione la condizione familiare del contribuente attraverso un accrescimento delle relative deduzioni (e, quindi, della soglia esente), nonché la loro modulazione in base alla numerosità dei carichi di famiglia ed alla condizione reddituale personale;

·              a riconoscere una specifica deduzione per i lavoratori dipendenti e per i pensionati che forfettizzi i costi per spese di produzione del reddito, anch’essa modulata in base al reddito complessivo del lavoratore[u2] ;

·              a garantire un livello di esenzione per i soli percettori di redditi da pensione non inferiore all’attuale livello minimo stabilito dal Governo (516 euro al mese);

·              ad applicare le norme sulla “capitalizzazione sottile” (thin capitalisation) in termini compatibili con le caratteristiche del sistema produttivo italiano, tenendo conto dei livelli di coinvolgimento del patrimonio individuale del titolare e dei soci;

·              a definire modi e livelli di tassazione delle operazioni straordinarie più favorevoli rispetto a quelli inerenti il regime della tassazione ordinaria;

·              ad introdurre una contabilità semplificata per le piccole e medie imprese con riferimento alla normativa IVA nonché il concordato triennale preventivo per l’imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo;

·              a garantire l’invarianza dell’attuale carico fiscale per il settore agricolo in materia di IVA e di IRAP per il 2003, in attesa della più completa riforma del regime impositivo, ferma restando l’esecuzione del credito di imposta per il 2002, secondo la formulazione concordata;

·              a predisporre strumenti di monitoraggio e controllo del livello della pressione fiscale locale, insieme agli enti territoriali, sul modello del patto di stabilità interno, per raggiungere l’obiettivo di una riduzione del carico tributario complessivo;
ad avviare, in occasione della predisposizione delle manovre di finanza pubblica nelle quali dovrà essere fissato la progressiva attuazione della riforma, un tavolo di confronto specifico sul tema della riforma fiscale.
Sono allegate al presente documento alcune esemplificazioni relative a specifiche figure di contribuente.

Le parti convengono che nel mese di settembre l’apposita sessione di politica dei redditi sarà dedicata anche ad un confronto sulle misure applicative che il Governo intende trasporre nella Legge Finanziaria 2003.
2. Lo Stato Sociale per il lavoro
Lo Stato Sociale per il lavoro (Welfare to Work) comprende tutti gli strumenti che sono rivolti a incoraggiare e assistere il cittadino nel suo inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, allo scopo di conseguire gli obiettivi dei Consigli Europei di Lisbona e di Barcellona.

Il Libro Bianco descrive come in Italia chi cerca un lavoro è nei fatti lasciato a se stesso:

inadeguatezza del livello culturale medio della popolazione: il 20% della classe di età 15-65 anni  possiede solo la licenza elementare o non ha alcun titolo di studio e meno del 38% possiede solo la licenza media;

totale carenza dei servizi di incontro tra domanda e offerta (solo il 4% dei rapporti di lavoro passa oggi per il collocamento);

insufficienza e inefficacia diffusa della pur consistente spesa per formazione anche a causa del carente monitoraggio dei fabbisogni del mercato del lavoro;

spesa sociale prossima alla media europea ma integrazioni al reddito del disoccupato disomogenee e scollegate da diritti e doveri per il reinserimento lavorativo.

Inoltre, il Piano Nazionale per l’Occupazione per il 2002, accogliendo le indicazioni dell’Unione Europea, individua come azioni prioritarie delle politiche per l’occupazione una più elevata preparazione culturale e professionale dei giovani e degli adulti, in modo da renderne più agevole l’ingresso e la permanenza nel mondo del lavoro, ribadendo il nesso tra istruzione e formazione da un lato e inclusione sociale e occupabilità dall'altro.

2.1.          Servizi per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro
Il Governo intende realizzare entro l’anno un moderno ed efficiente sistema di servizi pubblici e privati tra loro collegati da un sistema informativo per il lavoro (Rete dei Servizi al Lavoro):

-         riordino delle regole del collocamento, mediante rafforzamento dell’anagrafe del lavoratore, definizione dello stato di disoccupazione, dei modi per acquisirlo e per perderlo, e dei connessi diritti e doveri (colloquio di orientamento e proposta di formazione o di lavoro entro tempi certi). Le misure sono contenute nel decreto legislativo prossimo all’esame del Parlamento;

-         diffusione dei servizi privati e privato-sociali, che potranno svolgere, a determinate condizioni, tutte le tipologie di servizio al mercato del lavoro (incontro tra domanda e offerta, selezione, formazione, ricollocazione, lavoro interinale, ecc.). Le misure sono contenute nel DDL 848 che privilegia e incoraggia la gestione di questi servizi anche a cura delle stesse parti sociali;

-         attivazione della Rete dei Servizi al lavoro, inclusa una “borsa” continua del lavoro, collegando Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, enti previdenziali e servizi all’impiego nel territorio (pubblici, privati e privato-sociali), sulla base di un nuovo progetto atto a produrre una banca dati dei lavoratori attivi ed in cerca di lavoro e coerente con le competenze delle Regioni.

2.2. L’educazione per l’occupabilità
L’arricchimento permanente delle risorse umane deve essere promosso mediante la riforma dell’istruzione -fondata su una più elevata preparazione culturale ed un più stretto rapporto tra scuola e lavoro- ed un migliore coordinamento delle risorse pubbliche e private per la formazione permanente, attraverso il negoziato e la collaborazione tra Governo (Ministeri del Lavoro e dell’Istruzione), Regioni, Province e parti sociali.
        

La riforma del sistema educativo deve produrre l’innalzamento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione ad una durata di almeno 12 anni, il potenziamento dell’alfabetizzazione informatica, la possibilità ricorrente di alternare scuola e lavoro, la comunicabilità tra percorsi scolastici e formativi. Un particolare sostegno sarà rivolto alle attività formative correlate ai contratti di apprendistato in relazione all’assolvimento dell’obbligo formativo fino a 18 anni.
L'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e l'Educazione degli Adulti hanno dimostrato di essere strumenti validi per favorire l’occupabilità. Pertanto, occorre superare il divario rispetto agli altri Paesi dell'Unione Europea, potenziando il sistema dell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore con l'obiettivo di corrispondere alle richieste espresse dal mondo del lavoro.

Ugualmente si pone quale obiettivo prioritario l’acquisizione diffusa di un più alto livello di competenze di base (linguistiche, matematiche, tecnologiche, sociali), mediante iniziative di educazione permanente degli adulti tali da soddisfare le richieste per 700.000 persone l'anno a partire dal 2003. L’educazione permanente degli adulti rappresenta infatti uno strumento efficace per favorire l’occupabilità e l’adattabilità delle risorse umane e professionali nonché l’inclusione sociale.

2.3. Gli obiettivi della riforma dei sostegni al reinserimento nel lavoro

La riforma del sistema delle “tutele attive”, necessariamente graduale e a carattere pluriennale, ha l’obiettivo di incoraggiare e assistere il lavoratore nel processo di reinserimento nel mercato del lavoro. Si deve, pertanto, realizzare un circolo virtuoso tra sostegno al reddito, orientamento e formazione professionale, impiego e autoimpiego che rafforzi così la tutela del lavoratore in situazione di disoccupazione involontaria, ne riduca il periodo di disoccupazione, ne incentivi un atteggiamento responsabile ed attivo verso il lavoro.

Questo nuovo sistema di “tutele attive”dovrà assicurare:

-    una maggiore equità, attraverso una migliore corrispondenza tra contribuzioni e prestazioni;

-    un miglioramento complessivo del grado di tutela economica garantita al lavoratore disoccupato involontario, sia sotto il profilo della misura dell’indennità sia della durata della corresponsione;

-    una stretta correlazione tra erogazione dei sussidi e diritti-doveri del disoccupato, attraverso verifiche periodiche circa l’effettivo stato di disoccupazione involontaria, l’immediata disponibilità e adesione ad attività di formazione, ad altra misura o occasione di lavoro secondo modalità definite, prevedendo la perdita di benefici in carenza di queste condizioni;

-    una tutela di ultima istanza legata a particolari condizioni di disagio.

Le iniziative previste da questa riforma saranno coerenti con il nuovo quadro istituzionale definito dal rinnovato Titolo V della Costituzione.

Gli obiettivi finali della riforma dovranno garantire:

a)       una protezione generalizzata ed omogenea dei disoccupati involontari;

b)         protezioni integrative, aggiuntive o sostitutive, liberamente concordate fra le parti sociali ai più vari livelli, con prestazioni autofinanziate e gestite da organismi bilaterali di natura privatistica;

c)         contenimento del costo del lavoro determinato dal prelievo contributivo complessivamente connesso ai vari schemi di sostegno al reddito nei limiti massimi attuali e dalla razionalizzazione dei benefici garantiti dalla protezione di base: ciò anche allo scopo di liberare risorse per il finanziamento della protezione integrativa.

L’assetto finale verrà conseguito con un graduale processo di razionalizzazione e di riordino degli strumenti esistenti e compatibilmente con le risorse finanziarie che si renderanno disponibili.

2.4. Le prime misure

A questo fine un primo intervento consiste nella rapida attuazione, con il concorso delle parti sociali, dei principi contenuti nel DDL 848bis volti a razionalizzare gli istituti attuali, superando sprechi ed inefficienze, e a collegare strettamente integrazioni al reddito, servizi di orientamento, formazione come altre misure di inserimento nel mercato del lavoro, anche attraverso gli organismi bilaterali, valutando il possibile concorso di risorse derivanti dal Fondo Sociale Europeo.

Contestualmente, l’indennità di disoccupazione ordinaria connessa agli attuali requisiti pieni sarà incrementata nella sua entità e durata prevedendo:

a.      indennità di base che garantisca un sostegno al reddito complessivo per un periodo continuativo massimo di dodici mesi, con un meccanismo a scalare che assicuri al lavoratore il 60% dell'ultima retribuzione nei primi sei mesi, per poi scendere gradualmente al 40% ed al 30% nei due successivi trimestri. A tal fine, il Governo si impegna a garantire la necessaria copertura per una spesa di almeno 700 milioni di euro per anno;

b.     durata massima complessiva dei trattamenti di disoccupazione non superiore ai 24 mesi (30 mesi nel Mezzogiorno) nel quinquennio;

c.      controllo periodico sulla permanenza nello stato di disoccupazione involontaria dei soggetti che percepiscono l'indennità;

d.     programmi formativi a frequenza obbligatoria per i soggetti che percepiscono l’indennità, con la certificazione finale del risultato ottenuto, nel quadro dei piani individuali concordati con i servizi per l’impiego. In tale prospettiva potranno essere sperimentate a livello provinciale prime forme di bilateralità che concorrano a definire l’orientamento formativo;

e.      un tavolo negoziale tra Governo, Regioni, Province e parti sociali si riunirà entro 60giorni dal presente accordo per concertare i modi con cui collegare efficacemente il sostegno al reddito dei disoccupati con le attività di formazione e, più in generale, i servizi per l’impiego con i programmi della formazione in alternanza e continua, fermi restando i principi e le normative che regolano il funzionamento dei Fondi ex lege 388/200, finanziati dall’accantonamento dello 0,30% del monte salari dei lavoratori dipendenti. In questo stesso ambito sarà esaminata in via prioritaria la possibilità di uno specifico rimborso degli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di formazione dei cittadini in stato di disoccupazione involontaria, secondo quanto indicato dall’Unione Europea. Oggetto di verifica da parte del tavolo saranno, in particolare, i contenuti e l’entità delle misure  finanziarie della riprogrammazione di metà percorso del Fondo sociale europeo (obiettivo 3 ed obiettivo 1) nell’ambito del negoziato con la Commissione Europea che si svolgerà nel 2003;

 

f.       la perdita del diritto al sussidio nel caso di rifiuto della formazione, di altra misura o occasione di lavoro, secondo modalità definite, o di prestazione di lavoro irregolare.

Questa disciplina sostituirà, quindi, il vigente regime dell’indennità ordinaria di disoccupazione nei settori non agricoli, preservando l’attuale struttura dei requisiti ordinari di accesso. Rimarrà altresì inalterato il periodo di copertura relativo ai contributi “figurativi”.

Per quanto concerne i benefici concessi sulla base di “requisiti ridotti” appare opportuno un rafforzamento del principio di proporzionalità tra trattamenti e periodo di contribuzione connesso ad effettiva prestazione d’opera che adegui tale istituto alle regole sulla durata massima dei trattamenti sopra definita, anche allo scopo di promuovere l’emersione di lavoro irregolare e di evitare abusi e distorsioni che spesso disincentivano il ricorso a rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

I rapporti di lavoro a termine partecipano dei benefici sulla base dei requisiti. Essi saranno, peraltro, monitorati per prevenire il prodursi di una condizione di cronica precarietà cui dovrà corrispondere una particolare tutela in termini di servizi reali. Le collaborazioni coordinate e continuative saranno riformate in termini tali da valorizzare le prestazioni “a progetto” e in modo tale da confermare, in ogni caso, la loro riconducibilità all’area del lavoro autonomo (incrementandone il prelievo contributivo), fermo restando l’impegno ad arginare con adeguata strumentazione il fenomeno delle collaborazioni fittizie, che andranno, invece, correttamente ricondotte, anche in virtù di un potenziamento dei servizi ispettivi, a fattispecie di lavoro subordinato sulla base di criteri oggettivi; così ricollocate, esse parteciperanno delle diverse regole generali.

Per quanto attiene all’avvio del secondo livello di tutela, integrativo e volontariamente promosso dalle parti sociali, verranno definite forme di incentivazione adeguate per i contributi delle imprese.

Nell’ambito del processo di riforma saranno realizzate forme di contabilità separata per settore produttivo allo scopo di stimolare la responsabilità degli attori sociali e l’equilibrio tra contribuzioni obbligatorie e prestazioni in ciascun settore attraverso la trasparenza contabile. Completata la razionalizzazione delle prestazioni e comunque non prima del 1° gennaio 2004, saranno definite per ciascun settore –attraverso un preventivo accordo tra le organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro di ciascun settore- una contribuzione di equilibrio nonché una contribuzione di solidarietà destinata a concorrere al finanziamento dei settori in disavanzo. Il livello di tale contribuzione di solidarietà a carico di ciascun settore sarà fissato anche proporzionalmente alla consistenza numerica degli assicurati e alle prestazioni di cui beneficia il settore. In ogni caso, il livello contributivo obbligatorio (contribuzione di equilibrio più contribuzione di solidarietà) non potrà essere superiore –per i settori in attivo- a quello attuale in rapporto alle prestazioni erogate. La riforma ha, infatti, lo scopo di produrre attraverso una gestione più responsabile dei sussidi alla disoccupazione nell’ambito di ciascun settore la progressiva riduzione tanto dell’aliquota di equilibrio quanto della contribuzione di solidarietà.

I settori produttivi, in particolare quelli che non usufruiscono di ammortizzatori sociali integrativi o sostitutivi dell’indennità di disoccupazione, promuoveranno la gestione, attraverso accordi collettivi e mediante propri organismi bilaterali, di prestazioni integrative o sostitutive del livello di base. Tali settori potranno, sulla base degli accordi tra le parti, richiedere la gestione separata del livello di base, ferma restando la contribuzione di solidarietà. L’accordo definito il 20 maggio 2002 dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle aziende artigiane e dei loro dipendenti costituisce un utile riferimento per l’ulteriore negoziato tra le parti del settore e per il consolidamento delle esperienze in atto negli enti bilaterali, anche attraverso strumenti normativi.

Nell’ambito dello stesso processo di riforma verranno previste norme di raccordo per gli strumenti contrattuali di categoria preesistenti.

2.5. Il riordino degli incentivi

Il riordino degli incentivi sarà orientato prioritariamente alla promozione dei contratti a contenuto misto con certificazione dell’attività formativa da parte degli organismi bilaterali; al reinserimento dei disoccupati di lungo periodo; alla promozione di strumenti che possano facilitare la mobilità del lavoro, anche al fine di accompagnare i processi di localizzazione produttiva; all’inclusione delle donne nel mercato del lavoro e, più in generale, all’incremento dell’occupazione, anche autonoma e imprenditoriale, nel Mezzogiorno.

 

Le iniziative previste da questa riforma saranno coerenti con il nuovo quadro istituzionale definito dal rinnovato Titolo V della Costituzione.

2.6. Misure temporanee e sperimentali per l’occupazione regolare e la crescita dimensionale delle imprese

Governo e parti sociali condividono il testo di delega al Governo allegato al presente documento che contiene misure temporanee e sperimentali a sostegno dell’occupazione regolare e della crescita dimensionale delle imprese.

La norma proposta ha lo scopo di promuovere nuova occupazione regolare attraverso misure sperimentali - e perciò temporanee – che hanno l’obiettivo di incoraggiare la crescita dimensionale delle piccole imprese.

Secondo i dati del censimento Istat 1996 le imprese fra i 10 ed i 15 addetti erano 87.515, con riferimento all’industria ed ai servizi, ed occupavano 865.000 dipendenti. Nella fascia dimensionale successiva, cioè 16-19, le imprese scendevano a 27.490 per un totale di 419.600 dipendenti. Appare evidente che nella classe dimensionale 10-19 addetti oltre i due terzi delle imprese si colloca nella fascia sotto i 15 dipendenti e che in quest’ambito l’occupazione è doppia rispetto alla dimensione oltre il 15.

 

Tale situazione appare confermata dai dati INPS disponibili per il 1998. Il numero delle imprese nella classe di ampiezza 10-19 era di poco superiore alle 90mila, per un totale di oltre 1,2 milioni di dipendenti. Tra queste imprese quelle che insistono nella classe 10-15 sono quasi il 76% (quasi 70.000) per un totale di oltre 840mila dipendenti.

Più volte le parti sociali hanno concordato con il Governo il “non computo” di alcune categorie di lavoratori (tendenzialmente i nuovi assunti) ai fini della individuazione del campo di applicazione dello Statuto dei Lavoratori, o comunque hanno accettato - per incrementare i livelli di occupazione ovvero contrastare situazioni di crisi occupazionale -  che questi occupati aggiuntivi non dovessero essere calcolati, in modo tale da consentire che alle aziende interessate, se inferiori in partenza ai 16 dipendenti, continuasse ad applicarsi la normativa vigente per quella dimensione d’impresa.

Tali accordi sono stati tradotti in altrettante norme di legge che hanno interessato i contratti di formazione e lavoro nel 1984, i contratti di apprendistato nel 1987, i contratti di reinserimento nel 1991, i lavoratori interinali nel 1997 e i lavoratori socialmente utili (LSU) nel 2000.

Anche in questo caso la norma  ripropone la formula del “non computo”, riferendola a tutti i contratti di lavoro ma limitandola - in via sperimentale - ad un arco di tempo triennale e, per quanto riguarda lo Statuto dei Lavoratori, al solo art. 18. A differenza delle normative e degli accordi sopra citati essa non riguarda infatti i diritti sindacali. La misura proposta verrà strettamente monitorata e la sperimentazione si concluderà con una verifica congiunta del Governo con le parti sociali sugli effetti prodotti in termini di maggiore occupazione e