Premessa
Governo
e parti sociali assumono
quali obiettivi alti e
condivisi del presente
accordo quelli definiti
per tutti i Paesi
dell’Unione Europea
dai Vertici di Lisbona e
di Barcellona, secondo i
quali dinamismo
economico e giustizia
sociale devono procedere
di pari passo. Nella
economia della
conoscenza le ragioni
della competitività e
della inclusione sociale
tendono a convergere nel
comune obiettivo della
valorizzazione delle
risorse umane in primo
luogo attraverso
l’incremento dei tassi
di occupazione regolare,
il cui livello medio in
Europa dovrà
raggiungere il 70% entro
il 2010.
L’Italia
è il Paese in Europa
con il più basso
livello di occupazione e
con i maggiori squilibri
territoriali e di
genere.
L’organizzazione
di un mercato del lavoro
moderno, trasparente ed
efficiente,
l’emersione del lavoro
sommerso, le politiche
dell’educazione e
della formazione, la
riduzione della
pressione fiscale sui
redditi medio-bassi
costituiscono le azioni
convergenti per produrre
una più tempestiva
traduzione della
crescita economica in
nuovi e migliori posti
di lavoro.
Lo
sviluppo economico e la
crescita
dell’occupazione nel
Mezzogiorno oltre i
livelli medi nazionali
costituiscono la misura
principale del successo
delle politiche
condivise in questo
documento.
La
competitività
dell’intero sistema
Paese si realizza
attraverso la rimozione
degli ostacoli alla
nuova occupazione,
orientando così gli
investimenti alla
innovazione dei
prodotti, alla
formazione del capitale
umano e alla crescita
delle imprese.
Le
riforme qui negoziate
sono quindi tutte
rivolte a stimolare i
consumi e lo sviluppo
nonché a promuovere una
società più attiva e
dinamica, più equa in
termini di inclusione
sociale e di
integrazione
territoriale, più
moderna in termini di
regole, di istituzioni e
di servizi di pubblica
utilità.
1.
Politica dei redditi e
di coesione sociale
Il
Governo e le parti
sociali convengono che
una efficace politica
dei redditi, secondo
quanto previsto dal
Protocollo del 23 luglio
1993, è lo strumento
principale per dare
stabilità e forza alla
crescita economica,
assicurare il
perseguimento
dell’equilibrio della
finanza pubblica
compatibilmente con gli
impegni del Patto di
stabilità e di crescita
così come in ultimo
definiti nel Consiglio
Europeo di Siviglia,
salvaguardare il potere
d’acquisto delle
retribuzioni, conseguire
l’innalzamento del
tasso di occupazione
secondo quanto deciso
dal Consiglio Europeo di
Lisbona.
La
politica dei redditi
derivata dagli accordi
del 1992 e del 1993 ha
contribuito a
controllare la dinamica
del tasso di inflazione
e a realizzare il
risanamento finanziario,
condizioni fondamentali
per garantire un sano e
duraturo sviluppo del
reddito e
dell’occupazione. Tali
accordi si sono rivelati
uno strumento importante
per condurre l'Italia
nell’Unione Economica
e Monetaria.
L'accordo
sulla politica dei
redditi e di coesione
sociale che si realizza
oggi dovrà accompagnare
il conseguimento degli
obiettivi di Barcellona
e di Lisbona realizzando
una virtuosa convergenza
tra crescita economica,
competitività,
incremento
dell’occupazione e
inclusione sociale.
La
riduzione del tasso di
inflazione verso i
livelli medi europei è
destinata a continuare
nel 2003. Obiettivo del
Governo è quello di
rafforzare questa
tendenza individuando
tassi di inflazione
programmati in linea con
gli andamenti
dell’economia e con i
risultati da perseguire.
Il Governo concorre al
contenimento
dell’inflazione
attraverso comportamenti
coerenti in materia di
tariffe, prezzi e
salari, attivando gli
organi istituzionali
preposti, nei limiti
delle competenze di
legge e delle regole di
mercato. Il
miglioramento della
produttività e la
progressiva riduzione
del cuneo fiscale sul
lavoro potranno
contribuire
ulteriormente a fare
crescere il reddito
disponibile delle
famiglie.
Le
parti prendono atto del
quadro macroeconomico e
di finanza pubblica
illustrato dal Governo
ai fini della
predisposizione del DPEF
2003-2006 e convengono
sugli obiettivi di
crescita del PIL e del
tasso di occupazione. Il
Governo si impegna ad
assicurare le risorse
necessarie ad avviare la
riforma fiscale e quella
degli ammortizzatori
sociali, a realizzare i
previsti interventi nel
Mezzogiorno, a
rilanciare la ricerca e
l’innovazione, a
finanziare la riforma
del sistema scolastico e
formativo e le politiche
attive per
l’occupazione.
In
questo quadro, la
riforma fiscale in esame
al Parlamento assume per
il Governo il carattere
di elemento propulsivo
dello sviluppo,
stimolando i consumi e
la crescita e avviando
un processo di riduzione
del carico fiscale sulle
persone, sulle famiglie
e sulle imprese. Il
Governo si impegna
quindi:
·
a dare priorità alla
riduzione della
tassazione personale,
sia nei tempi sia nel
volume di riduzione del
prelievo, nell’ambito
delle risorse che
annualmente si
renderanno disponibili
con la manovra di
finanza pubblica;
·
a ricavare nell’ambito
della prossima manovra
finanziaria a) per il
2003, almeno 5,5
miliardi di euro da
destinare ad un primo
importante avvio di
riforma della tassazione
personale, concentrato
sui redditi compresi tra
0 e 25mila euro, b) le
risorse per consentire
dal 2003 una riduzione
pari ad almeno due punti
di aliquota
dell’imposta sulle
persone giuridiche, c)
disponibilità
finanziarie pari a 500
milioni di euro per
avviare sin dal 2003
–nel presupposto del
necessario accordo con
le Regioni per evitare
effetti di duplicazione-
la riforma dell’IRAP,
iniziando dalla
riduzione nella base
imponibile della
componente delle
retribuzioni;
·
a privilegiare,
coerentemente
all’attuazione della
riforma, quegli aspetti
che sono produttivi di
benefici diretti verso
le fasce di reddito
medio–basse, in
considerazione anche dei
contemporanei processi
di emersione. In
particolare, tali
benefici, nonché il
perseguimento di una
vera progressività,
saranno realizzati
attraverso deduzioni e
trasferimenti specifici
correlati in tendenza
alla soglia di povertà
e quindi valevoli in
prevalenza per i redditi
bassi;
·
a garantire, in sede di
attuazione e
compatibilmente con lo
schema sopra delineato[u1] ,
che la riforma tenga in
debita considerazione la
condizione familiare del
contribuente attraverso
un accrescimento delle
relative deduzioni (e,
quindi, della soglia
esente), nonché la loro
modulazione in base alla
numerosità dei carichi
di famiglia ed alla
condizione reddituale
personale;
·
a riconoscere una
specifica deduzione per
i lavoratori dipendenti
e per i pensionati che
forfettizzi i costi per
spese di produzione del
reddito, anch’essa
modulata in base al
reddito complessivo del
lavoratore[u2] ;
·
a garantire un livello
di esenzione per i soli
percettori di redditi da
pensione non inferiore
all’attuale livello
minimo stabilito dal
Governo (516 euro al
mese);
·
ad applicare le norme
sulla
“capitalizzazione
sottile” (thin
capitalisation) in
termini compatibili con
le caratteristiche del
sistema produttivo
italiano, tenendo conto
dei livelli di
coinvolgimento del
patrimonio individuale
del titolare e dei soci;
·
a definire modi e
livelli di tassazione
delle operazioni
straordinarie più
favorevoli rispetto a
quelli inerenti il
regime della tassazione
ordinaria;
·
ad introdurre una
contabilità
semplificata per le
piccole e medie imprese
con riferimento alla
normativa IVA nonché il
concordato triennale
preventivo per
l’imposizione sul
reddito di impresa e di
lavoro autonomo;
·
a garantire l’invarianza
dell’attuale carico
fiscale per il settore
agricolo in materia di
IVA e di IRAP per il
2003, in attesa della più
completa riforma del
regime impositivo, ferma
restando l’esecuzione
del credito di imposta
per il 2002, secondo la
formulazione concordata;
·
a predisporre strumenti
di monitoraggio e
controllo del livello
della pressione fiscale
locale, insieme agli
enti territoriali, sul
modello del patto di
stabilità interno, per
raggiungere
l’obiettivo di una
riduzione del carico
tributario complessivo;
ad avviare, in occasione
della predisposizione
delle manovre di finanza
pubblica nelle quali
dovrà essere fissato la
progressiva attuazione
della riforma, un tavolo
di confronto specifico
sul tema della riforma
fiscale.
Sono
allegate al presente
documento alcune
esemplificazioni
relative a specifiche
figure di contribuente.
Le
parti convengono che nel
mese di settembre
l’apposita sessione di
politica dei redditi sarà
dedicata anche ad un
confronto sulle misure
applicative che il
Governo intende
trasporre nella Legge
Finanziaria 2003.
2.
Lo Stato Sociale per il
lavoro
Lo
Stato Sociale per il
lavoro (Welfare to Work)
comprende tutti gli
strumenti che sono
rivolti a incoraggiare e
assistere il cittadino
nel suo inserimento o
reinserimento nel
mercato del lavoro, allo
scopo di conseguire gli
obiettivi dei Consigli
Europei di Lisbona e di
Barcellona.
Il
Libro Bianco descrive
come in Italia chi cerca
un lavoro è nei fatti
lasciato a se stesso:
inadeguatezza del
livello culturale medio
della popolazione: il
20% della classe di età
15-65 anni
possiede solo la licenza
elementare o non ha
alcun titolo di studio e
meno del 38% possiede
solo la licenza media;
totale carenza dei
servizi di incontro tra
domanda e offerta (solo
il 4% dei rapporti di
lavoro passa oggi per il
collocamento);
insufficienza e
inefficacia diffusa
della pur consistente
spesa per formazione
anche a causa del
carente monitoraggio dei
fabbisogni del mercato
del lavoro;
spesa sociale prossima
alla media europea ma
integrazioni al reddito
del disoccupato
disomogenee e scollegate
da diritti e doveri per
il reinserimento
lavorativo.
Inoltre,
il Piano Nazionale per
l’Occupazione per il
2002, accogliendo le
indicazioni
dell’Unione Europea,
individua come azioni
prioritarie delle
politiche per
l’occupazione una più
elevata preparazione
culturale e
professionale dei
giovani e degli adulti,
in modo da renderne più
agevole l’ingresso e
la permanenza nel mondo
del lavoro, ribadendo il
nesso tra istruzione e
formazione da un lato e
inclusione sociale e
occupabilità
dall'altro.
2.1.
Servizi per
l’incontro tra domanda
e offerta di lavoro
Il
Governo intende
realizzare entro
l’anno un moderno ed
efficiente sistema di
servizi pubblici e
privati tra loro
collegati da un sistema
informativo per il
lavoro (Rete dei Servizi
al Lavoro):
-
riordino delle regole
del collocamento,
mediante rafforzamento
dell’anagrafe del
lavoratore, definizione
dello stato di
disoccupazione, dei modi
per acquisirlo e per
perderlo, e dei connessi
diritti e doveri
(colloquio di
orientamento e proposta
di formazione o di
lavoro entro tempi
certi). Le misure sono
contenute nel decreto
legislativo prossimo
all’esame del
Parlamento;
-
diffusione dei servizi
privati e
privato-sociali, che
potranno svolgere, a
determinate condizioni,
tutte le tipologie di
servizio al mercato del
lavoro (incontro tra
domanda e offerta,
selezione, formazione,
ricollocazione, lavoro
interinale, ecc.). Le
misure sono contenute
nel DDL 848 che
privilegia e incoraggia
la gestione di questi
servizi anche a cura
delle stesse parti
sociali;
-
attivazione della Rete
dei Servizi al lavoro,
inclusa una “borsa”
continua del lavoro,
collegando Ministero del
Lavoro e delle Politiche
Sociali, enti
previdenziali e servizi
all’impiego nel
territorio (pubblici,
privati e
privato-sociali), sulla
base di un nuovo
progetto atto a produrre
una banca dati dei
lavoratori attivi ed in
cerca di lavoro e
coerente con le
competenze delle
Regioni.
2.2.
L’educazione per l’occupabilità
L’arricchimento
permanente delle risorse
umane deve essere
promosso mediante la
riforma
dell’istruzione
-fondata su una più
elevata preparazione
culturale ed un più
stretto rapporto tra
scuola e lavoro- ed un
migliore coordinamento
delle risorse pubbliche
e private per la
formazione permanente,
attraverso il negoziato
e la collaborazione tra
Governo (Ministeri del
Lavoro e
dell’Istruzione),
Regioni, Province e
parti sociali.
La
riforma del sistema
educativo deve produrre
l’innalzamento del
diritto-dovere
all’istruzione e alla
formazione ad una durata
di almeno 12 anni, il
potenziamento dell’alfabetizzazione
informatica, la
possibilità ricorrente
di alternare scuola e
lavoro, la comunicabilità
tra percorsi scolastici
e formativi. Un
particolare sostegno sarà
rivolto alle attività
formative correlate ai
contratti di
apprendistato in
relazione
all’assolvimento
dell’obbligo formativo
fino a 18 anni.
L'Istruzione
e Formazione Tecnica
Superiore e l'Educazione
degli Adulti hanno
dimostrato di essere
strumenti validi per
favorire l’occupabilità.
Pertanto, occorre
superare il divario
rispetto agli altri
Paesi dell'Unione
Europea, potenziando il
sistema dell'Istruzione
e Formazione Tecnica
Superiore con
l'obiettivo di
corrispondere alle
richieste espresse dal
mondo del lavoro.
Ugualmente
si pone quale obiettivo
prioritario
l’acquisizione diffusa
di un più alto livello
di competenze di base
(linguistiche,
matematiche,
tecnologiche, sociali),
mediante iniziative di
educazione permanente
degli adulti tali da
soddisfare le richieste
per 700.000 persone
l'anno a partire dal
2003. L’educazione
permanente degli adulti
rappresenta infatti uno
strumento efficace per
favorire l’occupabilità
e l’adattabilità
delle risorse umane e
professionali nonché
l’inclusione sociale.
2.3. Gli obiettivi della
riforma dei sostegni al
reinserimento nel lavoro
La
riforma del sistema
delle “tutele
attive”,
necessariamente graduale
e a carattere
pluriennale, ha
l’obiettivo di
incoraggiare e assistere
il lavoratore nel
processo di
reinserimento nel
mercato del lavoro. Si
deve, pertanto,
realizzare un circolo
virtuoso tra sostegno al
reddito, orientamento e
formazione
professionale, impiego e
autoimpiego che rafforzi
così la tutela del
lavoratore in situazione
di disoccupazione
involontaria, ne riduca
il periodo di
disoccupazione, ne
incentivi un
atteggiamento
responsabile ed attivo
verso il lavoro.
Questo
nuovo sistema di
“tutele attive”dovrà
assicurare:
- una maggiore equità, attraverso una migliore
corrispondenza tra
contribuzioni e
prestazioni;
- un miglioramento complessivo del grado di tutela
economica garantita al
lavoratore disoccupato
involontario, sia sotto
il profilo della misura
dell’indennità sia
della durata della
corresponsione;
- una stretta correlazione tra erogazione dei sussidi
e diritti-doveri del
disoccupato, attraverso
verifiche periodiche
circa l’effettivo
stato di disoccupazione
involontaria,
l’immediata
disponibilità e
adesione ad attività di
formazione, ad altra
misura o occasione di
lavoro secondo modalità
definite, prevedendo la
perdita di benefici in
carenza di queste
condizioni;
- una tutela di ultima istanza legata a particolari
condizioni di disagio.
Le
iniziative previste da
questa riforma saranno
coerenti con il nuovo
quadro istituzionale
definito dal rinnovato
Titolo V della
Costituzione.
Gli
obiettivi finali della
riforma dovranno
garantire:
a)
una protezione
generalizzata ed
omogenea dei disoccupati
involontari;
b)
protezioni integrative,
aggiuntive o
sostitutive, liberamente
concordate fra le parti
sociali ai più vari
livelli, con prestazioni
autofinanziate e gestite
da organismi bilaterali
di natura privatistica;
c) contenimento del
costo del lavoro
determinato dal prelievo
contributivo
complessivamente
connesso ai vari schemi
di sostegno al reddito
nei limiti massimi
attuali e dalla
razionalizzazione dei
benefici garantiti dalla
protezione di base: ciò
anche allo scopo di
liberare risorse per il
finanziamento della
protezione integrativa.
L’assetto
finale verrà conseguito
con un graduale processo
di razionalizzazione e
di riordino degli
strumenti esistenti e
compatibilmente con le
risorse finanziarie che
si renderanno
disponibili.
2.4.
Le prime misure
A
questo fine un primo
intervento consiste
nella rapida attuazione,
con il concorso delle
parti sociali, dei
principi contenuti nel
DDL 848bis volti a
razionalizzare gli
istituti attuali,
superando sprechi ed
inefficienze, e a
collegare strettamente
integrazioni al reddito,
servizi di orientamento,
formazione come altre
misure di inserimento
nel mercato del lavoro,
anche attraverso gli
organismi bilaterali,
valutando il possibile
concorso di risorse
derivanti dal Fondo
Sociale Europeo.
Contestualmente,
l’indennità di
disoccupazione ordinaria
connessa agli attuali
requisiti pieni sarà
incrementata nella sua
entità e durata
prevedendo:
a.
indennità di base che
garantisca un sostegno
al reddito complessivo
per un periodo
continuativo massimo di
dodici mesi, con un
meccanismo a scalare che
assicuri al lavoratore
il 60% dell'ultima
retribuzione nei primi
sei mesi, per poi
scendere gradualmente al
40% ed al 30% nei due
successivi trimestri. A
tal fine, il Governo si
impegna a garantire la
necessaria copertura per
una spesa di almeno 700
milioni di euro per
anno;
b.
durata massima
complessiva dei
trattamenti di
disoccupazione non
superiore ai 24 mesi (30
mesi nel Mezzogiorno)
nel quinquennio;
c.
controllo periodico
sulla permanenza nello
stato di disoccupazione
involontaria dei
soggetti che
percepiscono l'indennità;
d.
programmi formativi a
frequenza obbligatoria
per i soggetti che
percepiscono
l’indennità, con la
certificazione finale
del risultato ottenuto,
nel quadro dei piani
individuali concordati
con i servizi per
l’impiego. In tale
prospettiva potranno
essere sperimentate a
livello provinciale
prime forme di
bilateralità che
concorrano a definire
l’orientamento
formativo;
e.
un tavolo negoziale tra
Governo, Regioni,
Province e parti sociali
si riunirà entro
60giorni dal presente
accordo per concertare i
modi con cui collegare
efficacemente il
sostegno al reddito dei
disoccupati con le
attività di formazione
e, più in generale, i
servizi per l’impiego
con i programmi della
formazione in alternanza
e continua, fermi
restando i principi e le
normative che regolano
il funzionamento dei
Fondi ex lege 388/200,
finanziati
dall’accantonamento
dello 0,30% del monte
salari dei lavoratori
dipendenti. In questo
stesso ambito sarà
esaminata in via
prioritaria la
possibilità di uno
specifico rimborso degli
oneri derivanti dalla
partecipazione ai corsi
di formazione dei
cittadini in stato di
disoccupazione
involontaria, secondo
quanto indicato
dall’Unione Europea.
Oggetto di verifica da
parte del tavolo
saranno, in particolare,
i contenuti e l’entità
delle misure
finanziarie della
riprogrammazione di metà
percorso del Fondo
sociale europeo
(obiettivo 3 ed
obiettivo 1)
nell’ambito del
negoziato con la
Commissione Europea che
si svolgerà nel 2003;
f.
la perdita del diritto
al sussidio nel caso di
rifiuto della
formazione, di altra
misura o occasione di
lavoro, secondo modalità
definite, o di
prestazione di lavoro
irregolare.
Questa
disciplina sostituirà,
quindi, il vigente
regime dell’indennità
ordinaria di
disoccupazione nei
settori non agricoli,
preservando l’attuale
struttura dei requisiti
ordinari di accesso.
Rimarrà altresì
inalterato il periodo di
copertura relativo ai
contributi
“figurativi”.
Per
quanto concerne i
benefici concessi sulla
base di “requisiti
ridotti” appare
opportuno un
rafforzamento del
principio di
proporzionalità tra
trattamenti e periodo di
contribuzione connesso
ad effettiva prestazione
d’opera che adegui
tale istituto alle
regole sulla durata
massima dei trattamenti
sopra definita, anche
allo scopo di promuovere
l’emersione di lavoro
irregolare e di evitare
abusi e distorsioni che
spesso disincentivano il
ricorso a rapporti di
lavoro a tempo
indeterminato.
I
rapporti di lavoro a
termine partecipano dei
benefici sulla base dei
requisiti. Essi saranno,
peraltro, monitorati per
prevenire il prodursi di
una condizione di
cronica precarietà cui
dovrà corrispondere una
particolare tutela in
termini di servizi
reali. Le collaborazioni
coordinate e
continuative saranno
riformate in termini
tali da valorizzare le
prestazioni “a
progetto” e in modo
tale da confermare, in
ogni caso, la loro
riconducibilità
all’area del lavoro
autonomo
(incrementandone il
prelievo contributivo),
fermo restando
l’impegno ad arginare
con adeguata
strumentazione il
fenomeno delle
collaborazioni fittizie,
che andranno, invece,
correttamente
ricondotte, anche in
virtù di un
potenziamento dei
servizi ispettivi, a
fattispecie di lavoro
subordinato sulla base
di criteri oggettivi;
così ricollocate, esse
parteciperanno delle
diverse regole generali.
Per
quanto attiene
all’avvio del secondo
livello di tutela,
integrativo e
volontariamente promosso
dalle parti sociali,
verranno definite forme
di incentivazione
adeguate per i
contributi delle
imprese.
Nell’ambito
del processo di riforma
saranno realizzate forme
di contabilità separata
per settore produttivo
allo scopo di stimolare
la responsabilità degli
attori sociali e
l’equilibrio tra
contribuzioni
obbligatorie e
prestazioni in ciascun
settore attraverso la
trasparenza contabile.
Completata la
razionalizzazione delle
prestazioni e comunque
non prima del 1°
gennaio 2004, saranno
definite per ciascun
settore –attraverso un
preventivo accordo tra
le organizzazioni
maggiormente
rappresentative dei
lavoratori e dei datori
di lavoro di ciascun
settore- una
contribuzione di
equilibrio nonché una
contribuzione di
solidarietà destinata a
concorrere al
finanziamento dei
settori in disavanzo. Il
livello di tale
contribuzione di
solidarietà a carico di
ciascun settore sarà
fissato anche
proporzionalmente alla
consistenza numerica
degli assicurati e alle
prestazioni di cui
beneficia il settore. In
ogni caso, il livello
contributivo
obbligatorio
(contribuzione di
equilibrio più
contribuzione di
solidarietà) non potrà
essere superiore –per
i settori in attivo- a
quello attuale in
rapporto alle
prestazioni erogate. La
riforma ha, infatti, lo
scopo di produrre
attraverso una gestione
più responsabile dei
sussidi alla
disoccupazione
nell’ambito di ciascun
settore la progressiva
riduzione tanto
dell’aliquota di
equilibrio quanto della
contribuzione di
solidarietà.
I
settori produttivi, in
particolare quelli che
non usufruiscono di
ammortizzatori sociali
integrativi o
sostitutivi
dell’indennità di
disoccupazione,
promuoveranno la
gestione, attraverso
accordi collettivi e
mediante propri
organismi bilaterali, di
prestazioni integrative
o sostitutive del
livello di base. Tali
settori potranno, sulla
base degli accordi tra
le parti, richiedere la
gestione separata del
livello di base, ferma
restando la
contribuzione di
solidarietà.
L’accordo definito il
20 maggio 2002 dalle
organizzazioni
maggiormente
rappresentative delle
aziende artigiane e dei
loro dipendenti
costituisce un utile
riferimento per
l’ulteriore negoziato
tra le parti del settore
e per il consolidamento
delle esperienze in atto
negli enti bilaterali,
anche attraverso
strumenti normativi.
Nell’ambito
dello stesso processo di
riforma verranno
previste norme di
raccordo per gli
strumenti contrattuali
di categoria
preesistenti.
2.5.
Il riordino degli
incentivi
Il
riordino degli incentivi
sarà orientato
prioritariamente alla
promozione dei contratti
a contenuto misto con
certificazione
dell’attività
formativa da parte degli
organismi bilaterali; al
reinserimento dei
disoccupati di lungo
periodo; alla promozione
di strumenti che possano
facilitare la mobilità
del lavoro, anche al
fine di accompagnare i
processi di
localizzazione
produttiva;
all’inclusione delle
donne nel mercato del
lavoro e, più in
generale,
all’incremento
dell’occupazione,
anche autonoma e
imprenditoriale, nel
Mezzogiorno.
Le
iniziative previste da
questa riforma saranno
coerenti con il nuovo
quadro istituzionale
definito dal rinnovato
Titolo V della
Costituzione.
2.6.
Misure temporanee e
sperimentali per
l’occupazione regolare
e la crescita
dimensionale delle
imprese
Governo
e parti sociali
condividono il testo di
delega al Governo
allegato al presente
documento che contiene
misure temporanee e
sperimentali a sostegno
dell’occupazione
regolare e della
crescita dimensionale
delle imprese.
La
norma proposta ha lo
scopo di promuovere
nuova occupazione
regolare attraverso
misure sperimentali - e
perciò temporanee –
che hanno l’obiettivo
di incoraggiare la
crescita dimensionale
delle piccole imprese.
Secondo
i dati del censimento
Istat 1996 le imprese
fra i 10 ed i 15 addetti
erano 87.515, con
riferimento
all’industria ed ai
servizi, ed occupavano
865.000 dipendenti.
Nella fascia
dimensionale successiva,
cioè 16-19, le imprese
scendevano a 27.490 per
un totale di 419.600
dipendenti. Appare
evidente che nella
classe dimensionale
10-19 addetti oltre i
due terzi delle imprese
si colloca nella fascia
sotto i 15 dipendenti e
che in quest’ambito
l’occupazione è
doppia rispetto alla
dimensione oltre il 15.
Tale
situazione appare
confermata dai dati INPS
disponibili per il 1998.
Il numero delle imprese
nella classe di ampiezza
10-19 era di poco
superiore alle 90mila,
per un totale di oltre
1,2 milioni di
dipendenti. Tra queste
imprese quelle che
insistono nella classe
10-15 sono quasi il 76%
(quasi 70.000) per un
totale di oltre 840mila
dipendenti.
Più
volte le parti sociali
hanno concordato con il
Governo il “non
computo” di alcune
categorie di lavoratori
(tendenzialmente i nuovi
assunti) ai fini della
individuazione del campo
di applicazione dello
Statuto dei Lavoratori,
o comunque hanno
accettato - per
incrementare i livelli
di occupazione ovvero
contrastare situazioni
di crisi occupazionale -
che questi occupati
aggiuntivi non dovessero
essere calcolati, in
modo tale da consentire
che alle aziende
interessate, se
inferiori in partenza ai
16 dipendenti,
continuasse ad
applicarsi la normativa
vigente per quella
dimensione d’impresa.
Tali
accordi sono stati
tradotti in altrettante
norme di legge che hanno
interessato i contratti
di formazione e lavoro
nel 1984, i contratti di
apprendistato nel 1987,
i contratti di
reinserimento nel 1991,
i lavoratori interinali
nel 1997 e i lavoratori
socialmente utili (LSU)
nel 2000.
Anche
in questo caso la norma
ripropone la formula del
“non computo”,
riferendola a tutti i
contratti di lavoro ma
limitandola - in via
sperimentale - ad un
arco di tempo triennale
e, per quanto riguarda
lo Statuto dei
Lavoratori, al solo art.
18. A differenza delle
normative e degli
accordi sopra citati
essa non riguarda
infatti i diritti
sindacali. La misura
proposta verrà
strettamente monitorata
e la sperimentazione si
concluderà con una
verifica congiunta del
Governo con le parti
sociali sugli effetti
prodotti in termini di
maggiore occupazione e
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